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Sentenza — n. 10551/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to failure to request simplified payment procedure deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10551/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayers failed to request the simplified payment procedure within the statutory deadline. Although the taxpayers argued procedural violations regarding value assessment and defense rights, the court noted the absence of any formal request for the simplified procedure. Consequently, the judgment was terminated without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The failure to request the simplified payment procedure within the prescribed time limits results in the automatic extinction of the related tax litigation.

Parole chiave

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simplified payment procedure tax appeal extinction statutory deadline failure tax litigation termination simplified procedure request valore locativo canone del diritto di superficie imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23/10/2018 n. 119
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
546/1992, art. 46, comma 3).
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 2425 - bis cod. civ
Deducono, altresì, che il contratto di sale and lease backche, sotto il profilo civilistico (art. 2425 - bis cod.
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5217/2018 R.G. proposto da: PROSOLAR 10 SRL, MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliatein ROMA VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato CARBONE PAOLO (-) rappresentati e difesi dall'avvocato GENTILE UMBERTO (GNTMRT66P11H501W). -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheex lege l a rappresenta e difende . -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D 00145 ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 5572/2017 , depositata il 19/06/2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 12/04/2024 dal Consigliere Oronzo De Masi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli,che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Udito il difensore dell’Agenziadelle Entrate. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate notificò a Prosolar 10 s.r.l., nonché a Intesa San P aolo s.p.a. (già Centro Leasing s.p.a. e d ora Medicredito Italiano s.p.a. ) , avviso di rettifica e liquidazione per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, dovute in relazione all ’atto di cessione della proprietà superficiaria, per anni vent un o, di un impianto fotovoltaico sito in Comune di Dragoni(CE), stipulato al solo scopo di concedere quanto oggetto del contratto in locazione finanziaria alla medesima società Prosolar 10 , per il prezzo di € 2.261.000,00, oltre IVA, come per legge.Il maggior valore venne accertato dall’Ufficio con criterio comparativo, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131 del 1986, sulla base di attisimilari nell’oggetto , anteriori di non oltre tre annie riferibili a l medesimo Comune.

Le società contribuenti impugnarono il predetto avviso innanzi alla CTP di Caserta che respinse il ricorso, con decisione confermata dalla CTR della Campania, in forza del la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che la qualificazione giuridica del contratto derivante dall’utilizzo della forma negoziale del c.d.«sale and lease bac k cambia la parte fiscale e finanziaria dell’operazione, ma non ne muta la costituzione del diritto di superficie finalizzato all’impianto fotovoltaico e poi alla successiva cessione in leasing, cosa che non influisce sul tema del presente giudizio.» Sulla base di tale qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, peraltro, di lunga durata,la CTR ha concluso che «le contribuenti non hanno fornito alcuna prova relativa ad un eventuale diverso valore del bene oggetto del giudizio(…).» Le società Prosolar 10 e Medicredito Italiano propongono ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

E’ stata depositata memoria con allegata documentazione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131 del 1986, per non aver la CTR considerato che il contratto de quo non può essere ricondotto alla compravendita, né tantomeno alla cessione di un diritto reale di godimento, bensì alla categoria del contratto di finanziamento, cui non sono applicabili le disposizioni richiamate, le quali presuppongono un trasferimento di diritti immobiliarida tassare.

Deducono, altresì, che il contratto di sale and lease backche, sotto il profilo civilistico (art. 2425 - bis cod. civ.) è un contratto complesso di durata, non è scomponibile in due partinegoziali distinte, essendo la cessione priva di autonomia causale e sottolineano che il bene continua ad essere goduto dall’utilizzatore-cedente, a riprova del la natura unitaria dell’operazione e del la causa concret a del contratto che lo rend ono sostanzialmente riconducibile alfinanziamento, per cui la somma ricevuta dal concedente giammai può essere assimilata al corrispettivo ricevuto dall’acquirentedi un bene.

Con il secondo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia della sentenz a impugnata sul motivo di gravame incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 52, co. 2 bis, d.p.r. n. 131 del 1986, 3 l. n. 241 del 1990, per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle entrate non aveva allegato all’avviso, come richiesto dalla legge, gli atti presi a riferimento per l’accertamento, in via comparativa, del maggior valore del bene, e neppure ne aveva riprodotto il contenuto essenziale, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, pernon aver la CTR consider ato che l’ att o utilizzat o in comparazione (Leasints.p.a./Prosolar 2) non è , per tipologia e contenuti, confrontabile con quello oggetto di tassazione. Deducono , altresì, di aver all ’ uopo depositat o la perizia a firma dell’ing. Rossolino, la quale evidenzia le ragioni della congruità del prezzo corrisposto dall’allora Centro Leasing s.p.a. a Prosolar 10 s.r.l.atteso, tra l’altro,il costo dell’investimento rapportato ai Kwp (kilo wat t picco) installati , essendosi il giudice appello limitato ad affermare che le contribuenti non avrebbero fornito prova di un valore venale diverso da quello accertato in via comparativa dall’Ufficio, senza null’altro dire circa la correttezza della predetta valutazioneoperata sulla scorta di dati estimativi affatto omogenei.

Dalla documentazione prodotta dalle ricorrent i si desume l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2.2 –il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -« La definizione si perfe ziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); -«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13).Le ricorrenti ha nno , altresì, documentato l’intervenuto pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto ( Mod.

F24 - Prosolar 10 s.r.l.). L’Agenzia delle Entrate non ha depositato istanza di trattazione del ricorso e nemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. S pese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 212