Cassation court dismisses appeal against tax decree declaring tax litigation extinguished by legislative list entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court's decree declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific legislative list, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, automatically terminated the proceedings without a formal denial. The Court upheld this procedural outcome, affirming that the statutory list entry constitutes the definitive resolution of the dispute under the relevant tax reform laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is entered into the statutory list for extinguishment, the proceedings terminate automatically, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18730/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IREN ENERGIA SPAe IREN MERCATO SPA, rappresentate e difese dagli avvocati LUCISANO CLAUDIO,VULCANO MARIA SONIA e GARAVOGLIA MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 1186 /07/2019 depositata il 07/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro