Cassation court remits customs case to Sezioni Unite pending interpretation of depenalization law effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order remitting the case to the Sezioni Unite pending their decision on specific interpretative issues. The appellant argued that the customs authority violated procedural deadlines and misapplied laws regarding the depenalization of simple smuggling and tax evasion thresholds. The court determined that these novel legal questions required a unified interpretation before proceeding with the merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 282 d.P.R. n. 43/1973; Art. 6 d.lgs. n. 8/2016; When a cassation appeal raises novel interpretative issues regarding the interaction between depenalization laws and customs confiscation provisions, the case is remitted to the Sezioni Unite for a unified ruling.
Parole chiave
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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15643/2019 R.G. proposto da: JUN KAWABATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA, 222, presso lo studio dell’avvocato COLLARETA GIOVANNI BATTISTA (CLLGNN66D29H501A) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 992/2019 depositata il 22/02/2019.
Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 18/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA; RILEVATO CHE 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle Dogane aveva emesso nei confronti di Jun Kawabata atto di contestazione e irrogazione sanzioni e contestuale provvedimento di confisca, notificato il 24.4.2017, a seguito della irregolare introduzione nel territorio dello Stato di n. 112 orologi di marchi prestigiosi per un valore imponibile complessivo di euro 235.000,00, accertata il 6.10.2009, in violazione dell’art. 282 d.P.R. n. 43/1973.
2. Il Kawabata aveva proposto separati ricorsi che la CTP di Roma aveva riunito e accolto. 3.L’Agenzia delle Dogane ha, quindi, proposto appello mentre il Kawabata ha proposto appello incidentale.
4. La CTR Lazio ha respinto l’appello incidentale e ha accolto l’appello dell’Ufficio osservando che non sussisteva alcuna decadenza dal potere impositivo e che l’accordo di mutua assistenza amministrativa e cooperazione doganale tra Italia e Giappone del 15.12.2009 non prevedeva alcuna ipotesi di esenzione da imposte o tribute doganali dei diritti di confine.
5. Avverso questa pronunzia il Kawabata ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 7.Con ordinanza interlocutoria n. 11044/2023 la causa è stata portata ad udienza pubblica. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. da 137 a 141 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 660/73 nonché violazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., in quanto la notifica dell’atto di contestazione e irrogazione sanzioni era stato effettuato presso il codifensore non domiciliatario e non poteva invocarsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. che riguarda gli atti processuali e non quelli sostanziali.
2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 e della legge n. 689/1981 perché, a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice, di cui al d.lgs. n. 8/2016, la normativa di riferimento va individuata nella legge n. 689/1981, integrato con le disposizioni relative alle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, con la conseguenza che l’azione dello Stato per la riscossione del diritto doganale, come per l’applicazione delle sanzioni e il sequestro e la confisca delle cose, soggiace all’obbligo di notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di accertamento della violazione (art. 28 l. n. 689/1981) ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 d.lgs. n. 473/1997). 3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 84, 295 bis, 301 d.P.R. n. 43/1973 (TULD) nonché violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 472/1997, perché erroneamente la CTR aveva affermato l’applicazione dell’art. 84 penultimo comma d.P.R. n. 43/1973, come modificato dall’art. 29 comma 1 legge n. 428/1990, che in caso di fatto costituente reato prevede la proroga del termine prescrizionale per un triennio dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.
Invero, secondo il ricorrente, attesa la depenalizzazione delle evasioni di imposta sino a euro 49.999,99 ne deriva l’inapplicabilità del D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 84 comma 3 del TULD, edella sospensione del termine. 4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del principio di ne bis in idem, dell’art. 4 protocollo 7 della CEDU, dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ne bis in idem fondata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, attesa l’intervenuta assoluzione del ricorrente nell’ambito del giudizio penale promosso in relazione al medesimo fatto.
5. Co n l’ordinanza interlocutoria n. 11044/2023 questa Corte ha porta to la causa ad udienza pubblica in considerazione delle questioni nuove poste dal secondo e terzo motivo.
6. Con altra ordinanza interlocutoria n. 21917 del 2023 si è disposta la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte sui problemi interpretativi posti dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016, in particolare con riguardo alla sopravvivenza della confisca di cui all’art. 301 TULD.
7. I l Collegio ritiene opportuno, in considerazione della rilevanzadelle questioni sollevate nell’ambito del presente giudizio, attendere la decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite di questa Corte sull