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Ordinanza — n. 10535/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses VAT refund claim by tax agency against company regarding late deduction rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed a company to claim a VAT refund. The company had paid VAT at a reduced rate, and the court held that the principle of VAT neutrality permitted the deduction even though the refund request was filed years after the tax obligation arose. The court determined that the company's subsequent payment of the full tax amount legitimized the deduction despite the delay, overriding the agency's argument about missing procedural prerequisites.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 633 del 1972; The principle of VAT neutrality permits an intermediate economic operator to claim a refund of VAT paid at a reduced rate, even if the request is filed after the tax obligation has matured, provided the operator has subsequently paid the full amount due.

Parole chiave

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VAT refund claim tax neutrality principle late deduction rights reduced tax rate intermediate operator status differimento dell'imposizione sottrazione dell'iva detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 633 del 1972
RILEVATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia denuncia la violazione dell’art. 60, comma 7, del d.pr.
Art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972
Evidenzia che l’istanza di rimborso sarebbe preclusa al cessionario, richiamando al riguardo l’art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997
8.In particolare, venne ritenuto infondato l’appello principale, ritenendosi comunque possibile il diritto al rimborso ancorché in mancanza di presentazione della dichiarazione, si escluse inoltre l’operatività nella specie del ravvedimento tecnico ex art. 13 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 2933/07
S.U. n. 17757 del 2016
4.Il giudice, in dichiarata aderenza a quanto statuito da S.U. n. 17757 del 2016, affermò che la società contribuente ben avrebbe potuto presentare istanza di rimborso del credito entro due anni dalla definizione dell’obbligazione pagata ossia entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8457/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– Contro BARISANO REAL ESTATE S.R.L. (già Irpinia Auto s.r.l.), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Freda ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma in via Tagliamento n. 43;

–controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 6604/2019, depositata il 26 agosto 2019; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra. PREMESSO CHE 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) quanto segue. 2.La C.T.P. di Avellino accolse il ricorso proposto da Barisano Real Estate s.r.l. avverso il silenzio rifiuto dell’istanza presentata il 2.9.10 per il rimborso di euro 59.440,42 relativo ad IVA per gli anni 1991, 1992 e 1993. 3.La C.T.P., evidenziò che la società contribuente (subentrata alla società Irpinia Auto s.r.l.) fosse tenuta al versamento di euro 84.492,01 in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 2933/07, definitivamente reiettiva del ricorso avverso tre avvisi di rettifica per gli anni di imposta 1991, 1992 e 1993, inerenti al recupero a tassazione della differenza della imposta pagata con aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 19% sugli importi delle fatture ricevute dall’impresa costruttrice per la realizzazione di un fabbricato in Manocalzati.

Si affermò, quindi, che la società avesse richiesto il rimborso IVA di euro 59.440, 42 precisando che si trattasse di IVA assolta sugli acquisti e pagata per la regolarizzazione delle operazioni passive e non detratta in sede di dichiarazione annuale. 4.Il giudice, in dichiarata aderenza a quanto statuito da S.U. n. 17757 del 2016, affermò che la società contribuente ben avrebbe potuto presentare istanza di rimborso del credito entro due anni dalla definizione dell’obbligazione pagata ossia entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto. 5.La decisione venne appellata in principale dalla Agenzia delle Entrate ed in via incidentale dalla società contribuente, ma gli appelli vennero respinti. 6.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di seconde cure mosse dal fatto che il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, che in quanto imposta indiretta colpisce il valore aggiunto di ogni fase della produzione, comportasse che gli operatori economici intermedi fossero i soggetti passivi dell’imposta e che, nelle fasi precedenti al consumo, il soggetto passivo di imposta fosse neutrale avendo egli la possibilità di detrarla, sicché ad essere incisi dal tributo erano soltanto gli utilizzatori finali del prodotto, ossia i consumatori, conformemente a quanto previsto dall’art. 60 del d.p.r. 633 del 1972. 7.Il giudice accertò la spettanza del diritto alla detrazione, richiamando al riguardo Sez.

5. n. 12313 del 2016 e S.U. n. 17757 del 2016. 8.In particolare, venne ritenuto infondato l’appello principale, ritenendosi comunque possibile il diritto al rimborso ancorché in mancanza di presentazione della dichiarazione, si escluse inoltre l’operatività nella specie del ravvedimento tecnico ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, evidenziandosi altresì come la regolarizzazione successiva fosse altresì “vieppiù giustificata dall’aspettativa di un esito definitivo del contenzioso giudiziario instaurato a seguito dell’accertamento in rettifica operato dall’Ufficio nel 1995”. 9.La decisione è impugnata dall’Agenzia con un motivo.

Resiste con controricorso la società. RILEVATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia denuncia la violazione dell’art. 60, comma 7, del d.pr. n. 633 del 1972, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 93 del d.l. n. 24.1.2012, ex 360 n. 3 c.p.c., perché il giudice avrebbe riconosciuto il diritto alla detrazione in assenza dei presupposti ed in particolare in assenza della prova del compimento degli adempimenti necessari al riconoscimento del diritto. Evidenzia che l’istanza di rimborso sarebbe preclusa al cessionario, richiamando al riguardo l’art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

In disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità, derivanti dalla mancata riproduzione delle doglianze formulate in sede di appello, il motivo si palesa come eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza, concentrandosi sul diritto di rivalsa nei confronti del committente e sull’assenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla detrazione non lambiti dalle argomentazioni della decisione impugnata né emergenti dai motivi di appello come riportati nella stessa. Il giudice di merito infatti muove dal principio di neutralità dell’IVA per poi affermare la sussistenza del diritto alla detrazione atteso che “ nel caso in esame il (dante causa dell’attuale) contribuente, aveva maturato un debito di imposta per averla assolta negli anni 1991-1993 in percentuale inferiore a quella ordinaria e, soltanto, dopo la definizione del contenzioso tributario (conclusosi con la sentenza 6/5/2009 in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione) si era potuto non solo accertare giudizialmente la rettifica dell’obbligo fiscale, determinato nella misura differenziale rispetto a quanto già versato nella misura inferiore.

I versamenti successivamente eseguiti legittimano la detrazione anche in epoca successiva rispetto all’obbligo dichiarativo nel periodo di competenza, purché venga rispettato il principio di neutralità. “ La CTR ha quindi escluso la fondatezza dei motivi di appello (relativi come emergenti dalla sentenza alla sola tardività del ravvedimento effettuato ed alla legittimità del diniego del rimborso in mancanza di prestazione della dichiarazione) poiché non operante nella specie il ravvedimento nel senso tecnico dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/97, e perché non è inibita una regolarizzazione successiva “vieppiù giustificata dall’aspettativa di un esito definitivo del contenzioso giudiziario instaurato a seguito dell’accertamento in rettifica operato dall’Ufficio”.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5800,00 per compensi oltre alle spese f