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Decreto — n. 10526/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative deadline compliance.

Numero d'incarto Decreto — n. 10526/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly found the litigation extinguished. The lower court determined that the insertion of the case into a specific legislative list documented the regular conclusion of proceedings under the new law. Consequently, the court upheld the extinction of the legal process and the allocation of costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a legislative provision explicitly declares a legal proceeding extinguished upon the fulfillment of specific procedural conditions, the court must recognize this extinction and dismiss any subsequent appeals challenging the procedural outcome.

Parole chiave

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litigation extinction tax procedure law legislative deadline procedural dismissal cost allocation administrative appeal judicial closure imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20450/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro IREN S.p.A. e IREN ENERGIA S.p.A. UNIPERSONALE, rappresentate e difese dagli Avv. LUCISANO CLAUDIO, VULCANO MARIA SONIA e GARAVOGLIA MARIO. avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 161/04/2022, depositata il 31/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR