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Ordinanza — n. 10516/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection order, upholding Regional Commission's rejection of taxpayer's claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Patania Servizi Marittimi S.r.l. against a tax collection order issued by the Regional Tax Commission. The taxpayer argued that the collection lacked proper motivation and that the amounts were excessive compared to previous court decisions. The court ruled that the collection was legally valid under specific tax laws and that the taxpayer failed to prove prior payments that should have reduced the debt.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 68 D.Lgs. 546/92; The court holds that a tax collection order remains valid even if the underlying tax assessment was partially modified in prior proceedings, provided the collection follows the correct legal basis and the taxpayer bears the burden of proving prior payments.

Parole chiave

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tax collection order Regional Tax Commission tax assessment modification burden of proof payments Cassation appeal dismissal indagine per frode iva fini dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 7 L. 212/2000
Art. 17 L. 212/2000
Art. 3 L. 241/1990
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 68 D.Lgs. 546/92
civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 comma 1 del D.Lgs.
Art. 15 D.P.R. 602/73
confermato la legittimità della cartella oggetto di impugnazione, senza tuttavia considerare che questa si è aggiunta –e non sostituita – alla prima iscrizione provvisoria a ruolo eseguita nei confronti di essa contribuente, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R.
art. 15 D.p.r. n. 602/73
confermato la legittimità della cartella oggetto di impugnazione, senza tuttavia considerare che questa si è aggiunta –e non sostituita – alla prima iscrizione provvisoria a ruolo eseguita nei confronti di essa contribuente, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R.
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26106-2022, proposto da: PATANIA SERVIZI MARITTIMI S.R.L. (C.F. 01343660898), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ENZO DANIELE RANNO (enzoranno@pec.ordineavvocaticatania.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA STOPPANI, n. 1, presso lo studio dell’AVV. CARMELO BARRECA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; -controricorrente - nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 2775/6/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la PATANIA SERVIZI MARITTIMI S . R . L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania la cartella di pagamento n. 29320160018412485 con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese, nei propri confronti, per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.AP. relativamente all’anno di imposta 2004; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1207/2017, rigettò il ricorso; che la PATANIA SERVIZI MARITTIMI S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 2775/6/2022, depositata il 29/03/2022 rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva –(a) insussistente l’eccepito difetto di motivazione della cartella in relazione a quanto richiesto per imposte e sanzioni, derivando quella da un pregresso avviso di accertamento, notificato al contribuente e da questo impugnato innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, a seguito del giudizio di prime cure, aveva (ri)determinato gli importi dovuti dalla PATANIA , nonché (b) infondate le doglianze di merito sollevate dalla parte appellante avuto riguardo alle somme recate dalla cartella impugnata; che avverso tale decisione la PATANIA SERVIZI MARITTIMI S .

R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/1990” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. ritenuto sufficientemente motivata la cartella impugnata, pur in mancanza dell’indicazione dei conteggi relativi ad imposte e sanzioni “necessari a comprenderne la compatibilità con il dispositivo contenuto nella sentenza resa dalla CTP di Siracusa, nel giudizio avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento” (cfr. ivi); che il motivo è infondato; che è pacifico (cfr. anche la p. 2, terzultimo cpv. del ricorso) che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio non rappresenta il primo atto della riscossione che ha interessato la società contribuente per le riprese per cui è causa, ma segue ad una precedente decisione della C.T.P. di Siracusa che si è pronunciata, parzialmente annullandolo, sull’avviso di accertamento notificato alla PATANIA : si versa, dunque, in ipotesi di cartella che non abbisogna di motivazione rafforzata, essendo sufficiente il richiamo – accertato dalla C.T.R. come presente, nella specie (cfr. p. 1, penultimo cpv., della motivazione della sentenza impugnata) - al titolo (giudiziale, anche se provvisorio) da cui essa deriva –arg. da Cass., Sez.

U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 comma 1 del D.Lgs. n. 546/92”, per avere la C.T.R. confermato la legittimità della cartella oggetto di impugnazione, senza tuttavia considerare che questa si è aggiunta –e non sostituita – alla prima iscrizione provvisoria a ruolo eseguita nei confronti di essa contribuente, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, mai annullata dall’Ufficio, con la conseguenza di portare le pretese avanzate nei confronti di essa PATANIA , nelle more della pendenza del giudizio avverso l’originario avviso di accertamento, ad importi ben maggiori di quelli consentiti ai sensi dell’art. 68 cit. (con conseguente violazione di tale previsione); che con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111.

Comma 6, Cost. - motivazione inesistente o apparente in relazione alla corretta applicazione dell’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, pp. 8-9), per non avere la C.T.R. chiarito il precorso logico-giuridico seguito rispetto al motivo di censura della decisione di prime cure relativo alla dedotta violazione dell’art. 68 cit., sia perché “il rilievo che gli importi di cui alla cartella ex art. 68 siano notevolmente ridotti non vuol dire proprio nulla”, sia perché “il giudice dell’appello richiama l’ufficio ad evitare le duplicazioni di imposta”, senza altro aggiungere rispetto alla doglianza, pure formulata da parte di essa contribuente, circa il già avvenuto cumulo tra le due iscrizioni (quella ex art. 15 e quella ex art. 68 cit.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono in parte infondati, in parte inammissibili; che va anzitutto chiarito che l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (cfr. anche Cass., Sez. 5, 31.10.2018, n. 27803, Rv. 651083- 01); che questa Corte ha in proposito rilevato che, anche nel caso di iscrizione a ruolo provvisoria, ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, alla quale sia seguito l'annullamento (totale o parziale) dell'atto impositivo presupposto in sede giurisdizionale deve trovare applicazione -non dissimilmente da quanto affermato dal Cass.

Sez. U, 13.1.2017, n. 758, Rv. 641998-01, a proposito della sorte dei ruoli straordinari ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 cit. -la regola fissata dall'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1992, a tenore del quale “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”, e ciò a prescindere sia dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato (anche solo parzialmente, come nella specie) l'atto presupposto, sia dall'impugnativa o meno della cartella provvisoria spiccata dal concessionario della riscossione (arg. da Cass., Sez. 5, 4.11.2020, n. 24554, Rv. 659810-01, in motivazione, p. 4); che, dunque, qualora intervenga – come nella specie - una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo presupposto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento provvisoria, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione ex art. 15 cit. non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata; che, tanto premesso, osserva il Collegio come –diversamente da quanto assunto con il terzo motivo - la C.T.R. non abbia reso una motivazione apparente, avendo i giudici di appello chiarito (anche mediante il richiamo a precedenti di questa Corte) sia le ragioni per cui l’Ufficio era abilitato a procedere, successivamente alla pronunzia di primo grado della C.T.P. di Siracusa, alla riscossione frazionata di imposte, interessi e sanzioni, ex art. 68 cit., nonostante la precedente iscrizione provvisoria ex art. 15, sia la conformità, a quanto disposto dalla C.T.P. predetta, degli importi considerati ai fini dell’iscrizione a ruolo (“si rileva che gli importi relativi alle varie imposte sono notevolmente ridotti, secondo quanto deciso dalla C.T.P. con la sentenza di accoglimento parziale del ricorso avverso l’avviso di accertamento”); che, quanto, poi, alla assunta “esorbitanza” degli importi portati dalla cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione, per essere “le somme iscritte a ruolo ex art. 15 D.p.r. n. 602/73…ampiamente superiori a quelle dovute in applicazione del decisum citato”, sicché “nessuna ulteriore iscrizione a ruolo, a titolo di imposte, può ritenersi legittima ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/92” (cfr. ricorso, p. 8), il motivo non solo non si confronta con i principi, innanzi illustrati, circa il diverso campo di operatività delle due iscrizioni a ruolo, ma sviluppa, altresì, censure che (a) avrebbero dovuto attingere l’iscrizione ex art. 15 (sub specie di istanza sgravio o rimborso dell’eccedenza, per essere i pagamenti eventualmente eseguiti dal contribuente per detto titolo, formato sull’avviso di accertamento, parzialmente o totalmente indebiti) e non già quella sottesa alla cartella di pagamento per cui è causa, formata sulla scorta della sentenza di primo grado della C.T.P. di Siracusa, ex art. 68 cit. e che, in ogni caso, (b) non tengono conto della circostanza che, l’eventuale riduzione degli importi dovuti dalla contribuente ex art. 68 cit. (se non proprio il loro azzeramento) è pur sempre collegata alla prova, gravante sulla PATANIA , della sussistenza di pregressi pagamenti – nella specie, non solo non dimostrati, ma neppure indicati come allegati nei precedenti gradi di lite (ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1,n. 6, cod. proc. civ.) - eventualmente eseguiti sulla base della precedente iscrizione ex art. 15 cit. - cfr. il comma 1, secondo periodo, di tale disposizione, per cui “Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto”);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della PATANIA SERVIZI MARITTIMI S . R . L .al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. Alcunché va, invece, disposto al riguardo nei rapporti tra la società ricorrente e l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , non essendosi quest’ultima costituita né avendo svolto attività difensiva alcuna;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la PATANIA SERVIZI MARITTIMI S . R . L . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. D