Court declares tax litigation extinguished due to lack of response to statutory list transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the plaintiff failed to respond to the statutory list of cases. The defendant argued that the case was properly defined under the new procedural law, while the plaintiff contended the process should continue. The court ruled that without a formal request to fix a hearing, the legal extinction stands as mandated by the statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5 and 12 of Law n. 130/2022; The transmission of the case list to the parties automatically extinguishes the proceedings unless a specific request to fix a hearing is filed within the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8919/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOCAM SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore RIJLI avverso la sentenza COMM. TRIB. REG.Calabria SEZ. STACC. Reggio Calabria n. 2399/05/2020, depositata il 09/10/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL