Italian Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic deadline compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, dismissing the Revenue Agency's appeal against the lower court's ruling. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree automatically satisfied the statutory requirements for case termination. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline had expired without a formal denial, leaving the case closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a tax dispute in the prescribed list for extinguishment constitutes a regular definition of the controversy, rendering the case extinct without the need for a formal denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20447/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro IREN ENERGIA S.p.A. UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dagli Avv. LUCISANO CLAUDIO, VULCANO MARIA SONIA e GARAVOGLIA MARIO. avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 160/04/2022, depositata il 31/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR