Cassation appeal dismissed for non-filing; procedural defect prevents review of tax administrative decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to the appellant's failure to deposit the petition and required documents within the statutory timeframe. Although the tax agency exercised its right to counter-appeal and request role inscription, the Court ruled that the omission rendered the appeal procedurally impossible. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 370 cod. proc. civ.: A cassation appeal is declared inadmissible if the appellant fails to deposit the petition and other required documents, as the opposing party's power to request role inscription serves to declare such omissions as procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17054-2023, proposto da: CAMILLO BERNARDINI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4193/11/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delLAZIO, depositata il 30/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la CAMILLO BERNARDINI ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4193/11/2022, depositata il 30/09/2022 dalla C.T.R. del Lazio; che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte datata18.8.2023, in atti); che l' AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno resistito con controricorso, iscrivendo la causa a ruolo; Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01);
Ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna di CAMILLO BERNARDINI al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. e dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che trova applicazione, nella specie, anche la disciplina di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., Sez. U, 17.7.2023, n. 20621, Rv. 668224-02);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Per l’effetto, condanna CAMILLO BERNARDINI al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. e dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CAMILLO BERNARDINI ,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i