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Decreto — n. 10431/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinguished lawsuit due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished, ruling in favor of the State Revenue Agency against the taxpayer. The lower court found that the case was definitively resolved under specific legislative provisions regarding the reduction of litigation times, noting no formal objection was raised. Consequently, the court applied the statutory rule that extinguished proceedings result in the process terminating without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision explicitly extinguishes a civil procedure due to time limits and no party requests a hearing, the process terminates automatically and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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civil procedure extinction tax litigation time limits legislative extinguishment procedural termination state revenue agency costs allocation no merits decision validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1563/11/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33043/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SBE VARVIT SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI COMITE SEVERINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1563/11/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES