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Ordinanza — n. 10427/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to fiscal transaction agreement ending the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cessation of the dispute matter following a fiscal transaction agreement homologated by the tribunal. The taxpayer and the tax agency had previously contested the application of an excise tax exemption for energy consumption, but the transaction settled all outstanding debts. Consequently, the court ruled that the original judgment lost its effect and the litigation costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 182-ter della l. fall.; Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: A fiscal transaction agreement homologated after the filing of a cassation appeal terminates the dispute matter, rendering the prior judgment ineffective and precluding its application.

Parole chiave

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fiscal transaction agreement cessation of dispute matter tax appeal dismissal homologated settlement tax debt restructuring esenzione dalle imposte sull'energia approvvigionamento energetico esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 182-ter della l. fall.
decreto del 10.11.2022), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980
anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471
8980), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15159-2021, proposto da: FER S.C.p.A. in liquidazione (già Consorzio Fortore Energia), cf. 03562690713, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv. Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi, dai quali è rappresentato e difeso – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE, cf97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Controricorrente Avverso la sentenza n. 1339/07/2020 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 23 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò al ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno Accise –Accordo di ristrutturazione omologato -Rinuncia RGN 15159/2021 Consigliere rel. Federici d’imposta 2010, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett.

b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA –Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 727/01/2016 ne accolse le ragioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 1339/04/2021, ora al vaglio della Corte(sia pur con errore materiale nel dispositivo).

Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di “autoproduttore" e di "autoconsumatore", per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria».

Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l'ufficio aveva correttamente applicato l'art.

10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l'avviso di pagamento era stato correttamente notificato, risultando peraltro non vincolante la pregressa risposta positiva all’interpello. La società ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente ha depositato istanza di rinuncia al RGN 15159/2021 Consigliere rel.

Federici giudizio, motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. Ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche la controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio.

Nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515- 01).

Peraltro, nel caso di specie il medesimo ufficio ha dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto. L’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Compensa