Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10424/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10424/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the case was listed for extinction under specific legislative provisions regarding reduced timeframes for declaring judgments. The appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory conditions for automatic extinction were met without requiring further judicial intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The court declares that a civil proceeding is automatically extinguished when the case is formally listed for extinction pursuant to the reduced timeframes established by the specific legislative provision, thereby terminating the litigation without the need for a separate ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
case extinction procedural time limits tax authority appeal automatic termination legislative provision amministrazione fiscale procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
618/05/2021, depositata il 28/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29962/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro ROLLI LUCIANA, PIAN DELLA BORA S.R.L., rappresentate e difese dagli Avv. LONGOBARDI MARCO e ROMANO CARLO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 618/05/2021, depositata il 28/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO