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Ordinanza — n. 10420/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court finding of subjective rather than objective non-existence of operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10420/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax agency's appeal against a second-instance judgment that found disputed VAT operations were subjectively, not objectively, non-existent. The agency argued the appellate court confused commercial relationships and applied logic illogically, but the court found the lower court's reasoning sound. Consequently, the court ruled that the tax authority's evidence regarding the supplier's lack of VAT payment did not prove the taxpayer's fraud, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The cassation court holds that an appellate judgment is not null for illogical motivation when it correctly distinguishes between subjective and objective non-existence of operations, provided the lower court's factual reconstruction is supported by the evidence and the tax authority fails to prove the taxpayer's subjective awareness of the fraud.

Parole chiave

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subjective non-existence objective non-existence VAT fraud tax appeal dismissal illogical motivation indagine per frode iva assoggettamento all'IVA rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17145-2023, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; -ricorrente - contro CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. (C.F. 01450040702), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. FRANCESCO MANCINI (francesco@pec.manciniavvocati.it) , presso il quale è elett.te dom.ta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO del MOLISE, depositata il 01/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CENTRO TARTUFI MOLISE S . R . L . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016; che la società contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Campobasso che, previa riunione, con sentenza n. 402/2020, rigettò i ricorsi; che la CENTRO TARTUFI MOLISE S . R . L . propose appello innanzi alla C.G.T. di II grado del Molise, la quale, con sentenza n. 79/2023, depositata il 01/03/2023, accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, dal complessivo impianto probatorio in atti, le operazioni contestate alla contribuente non fossero ascrivibili al novero di quelle oggettivamente inesistenti (come invece contestato nell’avviso di accertamento) quanto, “se mai”, di quelle soggettivamente inesistenti, tra soggetti, peraltro, diversi dalla contribuente e rispetto alle quali, in ogni caso, l’Ufficio non aveva fornito la prova, sullo steso gravante, di alcuna consapevolezza da parte di questa ultima; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso, la CENTRO TARTUFI MOLISE S .

R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. anzitutto mosso dall’assunto che le operazioni sottese alle riprese per cui è causa sarebbero, in realtà e, al più, soggettivamente inesistenti e, quindi, concluso nel senso - opposto e conforme all’accertamento svolto dall’Ufficio - della loro inesistenza oggettiva, oltre che per avere confuso “a fini fiscali i rapporti commerciali tra Franco Campagnolo e la società Questo e Quello e quelli tra quest’ultima e la contribuente Centro Tartufi” (cfr. ricorso, p. 20); che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato; che, premesso che la censura è inammissibile, per genericità, in relazione alla seconda parte in cui essa si articola (non essendo comprensibile in cosa consisterebbe la confusione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nella ricostruzione dei rapporti all’interno della cd.

“filiera del tartufo”), quanto, poi, alla assunta insanabile contraddittorietà (o apparenza) della motivazione, per avere i giudici di appello mutato le conclusioni rispetto alla premessa di partenza, dalla lettura della motivazione della decisione impugnata si evince, al contrario, chiaramente che la C.T.R. ha, piuttosto, escluso che la CENTRO TARTUFI abbia partecipato ad operazioni oggettivamente inesistenti (oggetto di contestazione da parte dell’ufficio), rilevando altresì come, nella specie, si versi “se mai” (cfr. p. 4, cpv., della motivazione) in presenza, nella specie, di operazioni soggettivamente inesistenti, sia pure non già tra la CENTRO TARTUFI e la QUESTO E QUELLO (che la C.T.R. ha ritenuto essere effettivamente esistente ed operativa) ma, a monte di tale rapporto negoziale, tra la QUESTO E QUELLO e la DITTA CAMPAGNOLO FRANCO ,che “ha avuto il ruolo di cartiera” (cfr. ult. p. della motivazione, terzultimo cpv.) e rappresenta il “ secondo anello della filiera [del tartufo nonché] l’evasore totale, avendo emesso fatture inesistenti al solo scopo di far detrarre l’IVA al soggetto rappresentante il terzo anello della filiera vale a dire “Questo e Quello” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5 e, in specie, il quartultimo cpv. Cfr. anche la p. 4, cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 del D.P.R. n. 633/1972” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ammesso la contribuente alla detrazione dell’I.V.A., pur versandosi – secondo (si opina) la stessa ricostruzione operata dai giudici di appello - in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti laddove, al contrario, “a fronte di prestazioni false indicate in fattura, si rompe ogni rapporto di credito/debito con l’Erario [con la conseguente] indetraibilità dell’IVA afferente operazioni soggettivamente inesistenti” (cfr. ricorso, p. 22); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ”violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.” (cfr. ricorso, p. 22), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’Ufficio non ottemperante all’onere della prova sullo stesso gravante, quanto alla natura di cartiera della QUESTO E QUELLO ,a dispetto dei “plurimi elementi a riprova dalla contestata fittizietà” soggettiva delle operazioni poste in essere (cfr. ricorso, p. 23, penultimo cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi –sono inammissibili; che la decisione impugnata muove dall’assunto (frutto di un accertamento di fatto non utilmente sindacabile in questa sede) che, tra la CENTRO TARTUFI e la QUESTA E QUELLO , le forniture di merce in favore della prima furono realmente ed effettivamente eseguite dalla seconda, mentre le operazioni soggettivamente inesistenti sarebbero intercorse, “se mai” - ed a monte - tra la QUESTA E QUELLO e la DITTA CAMPAGNOLO , da ciò traendo i giudici di appello la conclusione per cui “la circostanza che il fornitore [della CENTRO TARTUFI e, cioè, la QUESTA E QUELLO ] non abbia provveduto al versamento dell’IVA non può avere effetti nei confronti della società accertata” (cfr. penultima p. della motivazione della sentenza gravata, terzultimo cpv.); che, peraltro, è lo stesso avviso di accertamento (riprodotto in ricorso ai fini della specificità del motivo) a convalidare la ricostruzione operata dalla C.T.R., leggendosi ivi che “la società QUESTO QUELLO …si pone in una posizione intermedia fra le ditte individuali cedenti (costituite da soggetti di piccole dimensioni aventi contabilità semplificata che non richiedono particolari obblighi contabili) ed altre società acquirenti (aventi contabilità più strutturate) che effettuano la vendita diretta dei tartufi e dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione…le operazioni documentate emesse dai suddetti fornitori (ditte individuali) non sono mai avvenute…” (cfr. ricorso, pp. 31-32); che, in siffatto contesto, la QUESTA E QUELLO avrebbe, dunque, assunto, non già il ruolo di cartiera (come pure erroneamente riportato nell’avviso di accertamento nei passaggi successivi a quello trascritto e sostenuto dalla AGENZIA in ricorso) ma, al più, di presunta società “filtro” tra le cartiere (e, cioè, le ditte individuali che hanno fatturato nei propri confronti la cessione dei tartufi, in realtà avvenuta direttamente ad opera dei cavatori) e la cessionaria finale (la CENTRO TARTUFI ): con l’ulteriore conseguenza che ne discende, però, per cui, le censure svolte dall’Ufficio si appalesano inconferenti rispetto al thema decidendum così definito dalla C.T.R., sia in astratto (l’Ufficio, infatti, avrebbe dovuto dolersi, piuttosto, dell’avvenuto assolvimento dell’onere della prova in relazione alla connivenza– esclusa dai giudici di appello.

Cfr. quartultimo cpv. della motivazione della decisione impugnata - del cessionario finale rispetto al complessivo meccanismo di frode e, dunque, a monte, della consapevolezza della CENTRO TARTUFI quanto alla natura di cartiera della DITTA CAMPAGNOLO ), che in concreto (rispetto alle contestazioni rivolte alla contribuente con l’avviso di accertamento per cui è causa e trascritte supra); che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della CENTRO TARTUFI MOLISE S .

R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore della CENTRO TARTUFI MOLISE S . R . L .delle spese del presente giudizio di legittimità, che si