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Decreto — n. 10403/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10403/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10403/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30994/2021 R.G. proposto da : CVA ENERGIA S.R.L. GIA' COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Calabria n.1288/2021depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10403/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CVA ENERGIA S.R.L. GIA' COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Calabria n.1288/2021depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali spese professionali ripetibili dell'avvocato recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Calabria n.1288/2021depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30994/2021 R.G. proposto da : CVA ENERGIA S.R.L. GIA' COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Calabria n.1288/2021depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 12/04/2024