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Ordinanza — n. 10392/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary withdrawal under civil procedure code article 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10392/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the appeal. Although the taxpayer had previously withdrawn the case in 2019 to benefit from a tax reduction scheme, the withdrawal was deemed effective without the tax agency's acceptance. The court ruled that the procedural requirements for imposing doubled court fees did not exist, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The voluntary withdrawal of a civil appeal, even without the opposing party's acceptance, legally extinguishes the proceedings and terminates the case.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation civil procedure code court fees allocation debito fiscale accoglimento parziale del contribuente deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 3.10.2018 n.24083
Cass. 3.10.2018 n.24083; Cass.29.12.2023 n.36481); le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R.
Cass.29.12.2023 n.36481
3.10.2018 n.24083; Cass.29.12.2023 n.36481); le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R.
Cass.28.5.2020 n.10140
tra le altre Cass.28.5.2020 n.10140).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURELI avv.ADRIANO, difeso da sé stesso , il quale ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n. 6745 / 4 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 16 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Tributi-rottamazione ter- rinuncia al giudizio Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Adriano Aureli di cartella di pagamento portante Irpef, Iva e Irap dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione (che aveva solo ridotto le sanzioni), espungeva dalla cartella impugnata l’Irap non ravvisando la sussistenza dei presupposti impositivi. Per la cassazione della sentenza Adriano Aureli ha proposto ricorso, su seimotivi, cui ha resistito, con controricorso l’Agenzia delle entrate.

In data 19.12.2019 il ricorrente, premesso di avere aderito alla cd.”rottamazione ter” , depositava atto di rinuncia al ricorso allegando copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate- Riscossione . Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Rilevato che: la rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex art.391 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. 3.10.2018 n.24083; Cass.29.12.2023 n.36481); le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 (v. tra le altre Cass.28.5.2020 n.10140).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha antic