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Ordinanza Interlocutoria — n. 10382/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands customs tax case to new hearing pending Supreme Court rulings on mandatory confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision that revoked a confiscation order. The agency argued that confiscation is mandatory for smuggling non-EU goods with unpaid import VAT, citing specific tax and customs codes. However, the court suspended the decision because the case involves unsettled legal questions previously referred to the Supreme Court's Plenary Section, necessitating a remand to a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 292, 301 TULD; Art. 70 DPR 633/1972: When a case involves unresolved issues previously referred to the Supreme Court's Plenary Section, the lower court must remand the case to a new hearing pending the Supreme Court's ruling.

Parole chiave

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customs confiscation import VAT evasion mandatory confiscation remand to new hearing Supreme Court reference tax appeal procedure smuggling non-EU goods sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 292 TULD
Art. 301 TULD
Art. 70 DPR 633/1972
43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30449 del 02/11/2023
La decisione della presente controversia involge l’esame di questioni oggetto di due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. n. 30449 del 02/11/2023; Cass.
Cass. n. 21917 del 21/07/2023
30449 del 02/11/2023; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione del supremo organo nomofilattico.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7634/2020R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro Tamburini Matteo, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Duse n. 35, presso lo studio dell’avv. Alberto Gommellini, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Matteo Targhini, giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3772/09/19, depositata il 2 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3772/09/19 del 02 / 10 /20 19 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), pur respingendo l’appello proposto da Matteo Tamburini nei confronti della sentenza n. Oggetto: Tributi -IVA all’importazione -Confisca- Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M. Nonno 472/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CT), disponeva la revoca della confisca disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) a seguito della introduzione in Italia di un quadro acquistato negli USA in parziale evasione dell’IVA all’importazione.

2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.

3. Matteo Tamburini resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziandoche, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in caso di contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale, con il conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, la confisca è una misura obbligatoria.

2. La decisione della presente controversia involge l’esame di questioni oggetto di due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. n. 30449 del 02/11/2023; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione del supremo organo nomofilattico.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.