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Sentenza — n. 10323/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing because the appellant was not a party in lower courts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10323/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, a liquidator, lacked standing to challenge the tax assessment. While the company Seril s.r.l. was the proper party in the first and second instance proceedings, the current petition was filed personally by the liquidator without the company's participation. The court ruled that standing to appeal or petition for cassation strictly belongs to subjects who formally assumed the role of party in the prior merit judgments.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.P.R. 602/1973; Art. 2495 c.c.: The qualification to propose an appeal or cassation petition belongs exclusively to subjects who formally assumed the role of party in the prior merit judgment.

Parole chiave

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legittimazione ad agire liquidatore società inammissibilità ricorso partecipazione processo procura speciale grado impresa in difficoltà procedura di liquidazione societaria difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 36 d.P.R. 602/1973
Palermo Giovenale Rossano «considerato che il medesimo in quanto liquidatore della società sopra indicata risponde ex art. 36 del d.P.R.
Art. 2495 c.c.
602/1973 ed art. 2495 c.c. per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla stessa».
Art. 83, fourth paragraph, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2495 c.c
602/1973 ed art. 2495 c.c.
art. 100 cod. proc. civ
81 e dell’art. 100 cod. proc. civ.,in relazione all’art.
art. 83 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 marzo 2023, n. 7526
Cass., sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418
7526; Cass., sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418; v.
Cass. 16 gennaio 2012, n. 520
anche Cass. 16 gennaio 2012, n. 520; Cass.19 febbraio 2013, n.
Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8301/2015R.G. proposto da: PALERMO GIOVENALE ROSSANO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza d’Ara Coelin. 1, presso lo studio dell’Avv. Angelo Molinaro, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Moroni in virtù diprocura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 4604/19/2014 , depositata il 16 settembre 2014;

AVVISO ACCERTAMENTO IRAP 2006 R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 20dicembre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. In data 16 luglio 2010, aseguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia notificava al dott. Giovenale Rossano Palermo, quale liquidatore della Seril s.r.l. in liquidazione, avviso di accertamento n. T9V03A700775/2010, con il quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società stessa nell’anno di imposta 2006.

Nello specifico, venivano accertati una minor perdita di esercizio -da dichiarati € 559.933,00 a d € 276.430,00 – e un valore della produzione netta pari a € 2.804.750,00, anziché dei dichiarati € 2.800.430,00, chiedendo così il pagamento , consideratoil regime di tassazione consolidata ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, della sola maggiore IRAP, pari a €184,00, oltre interessi e sanzioni. Per quanto rilevante in seguito, occorre precisare che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese già in data 16 dicembre 2009, ed il sopra menzionato avviso di accertamento veniva notificato al sig.

Palermo Giovenale Rossano «considerato che il medesimo in quanto liquidatore della società sopra indicata risponde ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 ed art. 2495 c.c. per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla stessa». R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2. La s ocietà, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giovenale Rossano Palermo, impugnava il citato avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia la quale, con sentenza n. 46/02/2013 , depositata il 20 febbraio 2013, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire, data l’estinzione della società sin dal2009.

3. Interposto gravame dal dott. Mario Broggi, in qualità di difensore e procuratore della s ocietà , la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 4604/19/2014, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata in segreteria il 16 settembre 2014, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice di seconde cure, in particolare, dopo aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso, accertavala carenza di legittimazione anche alla proposizione dell’appello, essendo stato presentato dalla s ocietà estinta e, comunque, dal difensore della stessa in assenza di apposito mandato alle liti.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dott. Giovenale Rossano Palermo, sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

5. All’udienz a pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 e dell’art. 100 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel considerare il ricorso introduttivo proposto in proprio dalla società e non già dal dott. Giovenale Rossano Palermo in qualità di ex liquidatore della stessa, trascurando completamente che la procura al difensore, dott. Broggi, fosse stata rilasciata personalmente dal dott. Palermo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Nello specifico, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere il dott.

Broggi quale difensore non munito di apposita procura speciale al giudizio di secondo grado, in quanto la dicitura “nel presente procedimento” contenuta nella procura alle liti nel giudizio di primo grado avrebbe avuto valoreanche per i successivi gradi di giudizio.

2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. Appare fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso , formulata dall’Ufficio controricorrente , per assenza di legitimatio ad causamdi parte ricorrente. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, dopo una ricostruzione processuale di quanto accaduto nei precedenti gradi di giudizio, ha rilevatoche, poiché il dott. Palermo non è stato parte dei primi due gradi di giudizio, egli sarebbe privo R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci di legittimazione ad agire, con riferimento al presente ricorso per cassazione.

Al riguardo, rispetto allalegittimazione ad agire nei giudizi di impugnazione, è principio consolidato d i questa Corte che « la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito» (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2023, n. 7526; Cass., sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418; v. anche Cass. 16 gennaio 2012, n. 520; Cass.19 febbraio 2013, n. 4011). Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in proprio dal d ott.

Palermo, come riscontrabile sia dall’epigrafe del predetto ricorso che dalla procura speciale alle liti apposta a margine dello stesso. Nei precedenti gradi di giudizio, invece, come accertato dal giudice a quo, ad impugnare l’avviso di accertamento e, in seguito, a proporre appello è stata la società Seril s.r.l., in persona, in primo grado, del legale rappresentante dott. Palermo e, in secondo grado, del procuratore dott. Mario Broggi. Ciò posto, occorre rilevare che,mentre il giudizio di merito è stato introdottodalla società, la cui estinzione dal registro delle imprese ha determinato l’inammissibilità dei ricorsi in entrambi i gradi di giudizio, il giudizio di cassazione è stato proposto dal dott.

Palermo in proprio ( quale persona fisica) , cioè da un soggetto che non è stato parte del processo nei precedenti gradi. R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci In ossequio al principio sopra richiamato, pertanto, il ricorso per cassazione è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ad agiredel dott. Palermo. Occorre rilevare, inoltre, con specifico riferimento al motivo n. 2), che la procura alle liti, salvo diversa indicazione, deve intendersi riferita solo per il grado per il quale è stata conferita, e non è estensibile anche al giudizio di appello.

L’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., infatti, stabilisce che «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa».Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha escluso l’estensibilità della procura conferita in primo grado anche al secondo grado, non essendo specificato che tale procura fosse riferita ad ogni grado del giudizio.

3. Conseguel’inammissibilità del ricorso. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. R.G. N.8301/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell