Cassation court dismisses tax appeal on registration tax for judicial acts, allowing partial extinction of proceedings for defined liquidation notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extinction of proceedings for five specific liquidation notices where the taxpayer requested simplified settlement, while rejecting the remainder of the appeal. The taxpayer argued that registration tax should be fixed for judicial acts confirming reserved creditor claims, but the court held that such acts involve disputed credits and require proportional tax. Consequently, the appeal was dismissed for the unresolved portions, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, l. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: The court declares the extinction of proceedings for liquidation notices where the taxpayer requests simplified settlement, while dismissing the appeal for remaining notices where the registration tax must be proportional due to the existence of disputed credits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6609/2019 R.G. proposto da : PARMALAT SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MAROCCO,18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIVOLI ASSOCIATI (-) rappresentatae difesa dagli avvocati PASQUALI MARCO (PSQMRC71E10H294E), TRIVOLI ALESSANDRO (TRVLSN65P12H501W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
EMILIA ROMAGNA n. 133/2018depositata il 22/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato i ricorsi della contribuente avverso gli otto avvisi di liquidazione, che applicavano l’imposta di registro in misura proporzionale (relativamente alle sentenze che avevano accertato i contenuti d diritti patrimoniali tra le parti, ammessi con riserva);
2. ricorre in cassazione la Parmalat s.p.a. con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria (violazione e falsa applicazione degli art. 8, Tariffa, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 20, stesso decreto; art. 95 l. n. 267 del 1942 – versione applicabile all’epoca dei fatti -, art. 3, 24 e 53 costituzione);
3. resiste con controricorso,come integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrateche ha richiesto il rigetto del ricorso, come già rigettato ricorso analogo con la decisione della Cassazione n. 2934 del 1 febbraio 2022;
4. la ricorrente ha depositato copia delle domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, l. 130 del 2022 solo per 5 avvisi di liquidazione: 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531. Ha chiesto, solo per questi avvisi di liquidazione, l’estinzione parziale del giudizio;
5. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Mario Fresa, ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per gli avvisi di liquidazione definiti, e il rigetto del ricorso nel resto; richiesta ribadita nell’udienzapubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Relativamente ai cinque avvisi di liquidazione definiti ex art. 5, l.n. 130 del 31 agosto 2022 ( 1 - 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2 - 2007/001/SC/0000017 45 /00 4 , per euro 41.503; 3-2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 4-2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 5-2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531) deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistendo tutti i presupposti di legge (domanda, pagamento e assenza di diniego).Le spese, relative agli avvisi di liquidazione suddetti, restano a carico della parte che le ha anticipate,come previsto dall’art. 5, citato.
2. Il ricorso è infondato, nel resto , e deve rigettarsi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite alla controricorrente. Il motivo di ricorso risulta infondato come già deciso da questa Corte di Cassazione con sentenza,che si condivide da parte di questo collegio: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit.»(Sez. 5 - , Sentenza n. 2934 del 01/02/2022, Rv. 663765 – 01 ; vedi anche Cass, Sez. 515 novembre 2021 n. 34397).
Infatti, nel caso in giudizio le sentenze sottoposte alla registrazione hanno dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti, mentre, in precedenza, il Commissario della procedura concorsuale si era opposto, con la sua costituzione in giudizio, alle domande di ammissione dei creditori. Sussisteva, quindi, una controversia sulle domande di ammissione al passivo (ammesse con riserva) conclusa con il citato accordo. L’ammissione con riserva (alla produzione di documenti: Senior Notes ), pertanto, non può esclu de re la sussistenza di un credito controverso, come sostenuto dalla contribuente.
Il motivo di violazione dell’art. 20 de. D.P.R. n. 131 del 1986 risulta assorbito e, comunque, lo stesso non è autosufficiente in quanto non specifica la ricorrente, nel ricorso in cassazione,neanche i presupposti di fatto per la sua violazione da parte della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo relativamente agli avvisi di liquidazione: 2007/001/SC/000001731/003,per euro 41.503; 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531; spese a carico di chi le ha anticipate. Rigettanel resto il ricorso ; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 pe