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Ordinanza — n. 10314/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for revocation due to lack of factual error and insufficient medical evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10314/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal for revocation inadmissible, rejecting claims of factual error regarding the deceased's inability to sign a property sale. The court found the medical certificates submitted by the appellant lacked specific content and failed to meet the statutory requirement for a decisive factual error under civil procedure law. Consequently, the lower court's determination that the physical impossibility did not exist remained final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: A revocation appeal based on factual error requires a clear contradiction between the judgment and undisputed case documents, which is absent when medical evidence is vague or fails to prove the decisive fact.

Parole chiave

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factual error revocation tax appeal inadmissibility medical evidence sufficiency property sale impossibility civil procedure law deceased capacity assessment lower court finality liquidazione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
con unico motivo il ricorrent e deduc e , ex art. 395 n.
Art. 366 cod. proc. civ.
Mario Mattiello a sottoscrivere l'atto di vendita almeno dal 24 aprile 1981», in quanto prive di specificità ex art. 366 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 — quater
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 — quater , inserito dalla leggen.
leggen. 228 del 2012, art. 1, comma 17
13, comma 1 — quater , inserito dalla leggen. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del cit.
art. 391 - bis cod. proc. civ
civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 - bis cod. proc. civ.
art. 366 bis c.p
Mario Mattiello a sottoscrivere l'atto di vendita almeno dal 24 aprile 1981», in quanto prive di specificità ex art. 366 cod.
art. 366 cod. proc. civ
Mario Mattiello a sottoscrivere l'atto di vendita almeno dal 24 aprile 1981», in quanto prive di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2018, n. 442
Cass. civ. VI — V ord. 28 maggio 2014, n. 12021
Cass. civ. VI — V ord. 28 maggio 2014, n. 12021; Cass.
Cass. civ. sez. III 9 aprile 2013, n. 8569
12021; Cass. civ. sez. III 9 aprile 2013, n. 8569; Cass.
Cass. civ. sez. VI — III ord. 16 marzo 2012, n. 4220
8569; Cass. civ. sez. VI — III ord. 16 marzo 2012, n. 4220).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8291-2017R.G. proposto da: MATTIELLO GIUSEPPE, rappresentatoe difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avvocato FELICE LAUDADIOe con domicilio eletto in Roma, presso lo studio di quest’ultimo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore MATTIELLO ANTONIO -intimati- avverso l’ordinanzan. 6682/2016 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 6/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO ;

RILEVATO CHE Giuseppe Mattiellopropone ricorso per la revocazione, ex artt. 391 - bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto respinto il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 161/2008, con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avvis o di liquidazione ed intimazione di pagamento, con i quali era stat a richiest a dall’Amministrazione finanziaria, agli eredi di Mario Mattiello (l’odierno ricorrente ed Antonio Mattiello), la maggiore imposta conseguente all’omessa denuncia di un bene da ritenersi compreso nell’asse ereditario, poiché venduto nel corso del semestre precedente la morte del de cuius; l’Agenzia delle entrate, il Ministero dell’economia e delle finanze e Antonio Mattiello sono rimasti intimati; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;

CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo il ricorrent e deduc e , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio per aver «ritenuto inesistente la sopravvenuta impossibilità fisica a sottoscrivere l’atto di vendita avvenuta nel corso del semestre precedente la morte del de cuius avvenuta in data 13/01/1982»; 1.2. va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr.

Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l'errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice; 1.3. il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr.

Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032); 1.4. ne consegue che l'errore revocatorio,che ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 - bis cod. proc. civ. , rientra fra i requisiti necessari della revocazione, richiedeche il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr.

Cass. n. 9527 del 04/04/2019; Cass. n. 27094 del 15/12/2011); 1.5. ciò posto, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività trattandosi di censura che non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata; 1.6.nella specie, questa Corte, con l’ordinanza impugnata ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti rilievi: «Il primo motivo è certamente inammissibile, in quanto non concluso da adeguato momento di sintesi, con la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio, come richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., con riferimento alla censura formulata in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. (oltre alla già menzionata Cass. civ. sez.

III ord.7 aprile 2008, n. 8897, si vedano anche Cass. civ. sez. unite l°ottobre 2007, n. 20603; Cass. civ. sez. V 18 novembre 2011, n. 24255; Cass. civ. sez. V 8 marzo 2013, n. 5858). Va inoltre aggiunto che il motivo è, in ogni caso, carente di autosufficienza, perché, nel dolersi dell'omessa valutazione di documenti (due certificati medici datati 19.6.1997 e 11.10.1997), non ne riporta il contenuto, così da consentire alla Corte di poter operare il sindacato richiesto sulla denunciata carenza motivazionale, nel senso che qualora essi fossero stati oggetto di esame da parte del giudice di merito, l'esito del giudizio sarebbe stato certamentefavorevole ai contribuenti (cfr.

Cass. civ. VI — V ord. 28 maggio 2014, n. 12021; Cass. civ. sez. III 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. civ. sez. VI — III ord. 16 marzo 2012, n. 4220). 3.2. Il secondo motivo è strettamente correlato al primo. Come d'altronde è dato rilevare dalla stessa memoria a suo tempo depositata dal ricorrente a confutazione della relazione depositata ex art. 380-bisc.p.c. che evidenziava l'inconferenza del conclusivo quesito di diritto, la tesi del contribuente secondo cui nella fattispecie in esame si è fuori della presunzione posta dall'art. 9 1° comma del d.P.R. n. 637/1972 applicabile ratione temporis , postula che alla documentazione sanitaria offerta dinanzi al giudice tributario sia riconosciuta valenza almeno quale principio di prova dell'assoluta impossibilità fisica del de cuiusdi sottoscrivere la cessione del bene nel semestre antecedente al suo decesso.

L'inammissibilità del primo motivo comporta che l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in senso opposto sia divenuto definitivo, ciò determinando quindi l'assorbimento del secondo motivo»; 1.7.l’ordinanza qui impugnata, dunque , non ha argomentato negando la sussistenza della dedotta impossibilità psico - fisica del de cuius a sottoscriverel’atto di vendita, avendo al contrario ritenuto inammissibili le censure formulate dal ricorrentecon il primo motivo di ricorso, circa l’omesso accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’«impedimento assoluto del sig.

Mario Mattiello a sottoscrivere l'atto di vendita almeno dal 24 aprile 1981», in quanto prive di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. (e la medesima conclusione riguarda, peraltro, anche ilcertificato medico datato 24/4/1981, parimenti non trascritto in parte qua nel ricorso, con conseguente mancanza di decisività della relativa censura circa l’erroneo mancato esame del suddetto documento)e per mancanza del «momento di sintesi, con la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio, come richiesto dall'art. 366 bisc.p.c.», vigente ratione temporis;2. in conclusione, la denuncia proposta con l'odierno ricorso si pone e si colloca al di fuori dello statuto dell'errore revocatorioprevisto dall'art. 395 n. 4cod. proc. civ.,;

3. il ricorso èquindi inammissibile ;

4. nulla sulle spese del giudizio di cassazione stante la mancanza di attività difensiva delle parti rimaste intimate;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 — quater , inserito dalla leggen. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella cam