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Ordinanza — n. 10295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to withdrawal of suit and extinguishment of subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceeding extinguished after the Revenue Agency withdrew its appeal, citing the lack of interest to continue. The Agency had previously requested revocation of a lower court decision regarding tax assessments for 2006, but the taxpayer had already settled the underlying dispute. Consequently, the court ruled that the procedural conditions for withdrawal were met and the litigation subject matter ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings regardless of acceptance, as it eliminates the interest in contesting the judgment and prevents the double contribution unificato from being imposed on the public administration.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cessation of subject matter double contribution unificato tax revocation appeal lack of interest public administration costs accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod.
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
140 del 20 16 e c he il contribuente , in relazione a detto ultimo contenzioso,aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l .
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/05/2020, n. 10140
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Testo completo

ANZA sul ricorso iscritto al n.17016/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale Stato che al rappresenta e difende, –ricorrente – Contro MANINO PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Bianco ed elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran, 23, presso l’Avv. Giancarlo Contento e all’indirizzo pec: giancarlocontento@ordineavvocati.org, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 333/2017 , depositata il24 febbraio 2017; REVOCAZIONEudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano; Rilevato che:

1. L’Agenza delle entratericorre nei confronti di Paolo Manino , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultimal a C.t.r. ha rigettato il ricorso con il quale l’Ufficio aveva chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 140 del 2016, resadalla medesima C.t.r. in giudizio avente ad oggetto avviso di accertamento emesso per il recupero di Iva,Irap e Irpef per l’anno di imposta 2006.

2. In data 19 dicembre 2023la difesa erarialeha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. In allegato all’istanza ha depositato nota dell’Agenzia delle entrate con la quale, quest’ultima,dopo aver dato atto della pendenza innanzi a questa Corte, oltre che del presente giudizio, anche di altro giudizio – incardinato al n. di Registro generale 13222 del 20 16 – avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza C.t.r. Piemonte n. 140 del 20 16 e c he il contribuente , in relazione a detto ultimo contenzioso,aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l . n. 119 del 2018, dichiarava che, essendo stata estinta la pretesa erariale, era venuto meno il proprio interesse a proseguire anche il presente giudizio. Considerato che:

1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dall’Agenzia delle entrate per avere espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla sua prosecuzione. Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.Larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. (Cass.28/05/2020, n. 10140).

Vi sono giusti motivi di compensazione delle spese di lite risultando che il contribuente ha definito la pretesa tributaria di cui all’atto impositivo oggetto del giudizio per revocazione conclusosi con la sentenza qui impugnata. In ragione del tenore della pronunzia,ed essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dichiara interamente compensate le spese di lite. Così