Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to procedural proposal within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory forty-day period. The appellant, a trading company, challenged a lower court's customs-related sentence, but remained silent regarding the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4296/2020 R.G. proposto da : COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia SEZ.DIST.
BRESCIA n.2647/2019depositata il 18/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 12/04/202