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Decreto — n. 10287/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10287/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a trading company, challenged a lower court sentence against the Customs Agency but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with litigation costs to be mutually compensated.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty-day deadline procedural extinction mutual cost compensation Code of Civil Procedure spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;
art. 380-bis c.p
del Friuli Venezia Giulia n.112/2019depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8066/2020 R.G. proposto da : COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del Friuli Venezia Giulia n.112/2019depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 12/04/2024