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Ordinanza Interlocutoria — n. 10247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case to lower court regarding lack of motivation in land tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing after finding the Regional Tax Office failed to adequately motivate its land tax assessment. The appellant argued the notice was null due to insufficient reasoning regarding the property's value and omitted portions, while the tax authority maintained the assessment was based on relevant facts. The court ruled that when a tax assessment changes the number of rooms, the authority must explicitly explain how this specific factual change justifies the new rate, not merely list objective data.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3) c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 20 DPR 643/1972: In land tax assessments involving a change in the number of rooms, the tax authority must provide specific reasoning for the factual alteration justifying the new rate, rather than relying solely on objective data listing.

Parole chiave

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land tax assessment lack of motivation tax appeal procedure property valuation number of rooms DOCFA procedure remand for new hearing stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3) c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame del ricorso proposto dinanzi alla CTR, avuto riguardo a tutte le questioni dibattute nel giudizio d’appello, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 2697 c.c.
Art. 20 DPR 26.10.1972, n. 643
artt. 2697 cod. civ
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021
3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 1 4008 / 20 16 propost i da: GRIMM s.p.a. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Ierardi, con studio in Tivoli Terme (Roma), alla V ia Guido Baccelli n. 7 ( tel.: 0774378739 – 0774378946 – 3355876873 - 3471386847 ; e - mail : gianni.ierardi@gmail.com; pec: gianni.ierardi@pecavvocatitivoli.it); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 6259/29 / 20 15 emessa d a l la C TR L azio in data Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Omissione porzioni immobile 26/11/2015 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La GRIMM s.p.a. proponeva ricorso, dinanzi alla CTP di Roma, avverso un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2011, l’Agenzia del Territorio aveva attribuito ad un immobile di sua proprietà la maggiore rendita catastale di euro 63.450,00, in luogo di quella di euro 56.450,00 proposta dalla contribuente.

2. La CTP rigettava il ricorso, affermando che la presunta erronea classificazione dell’immobile non era stata documentata dalla contribuente.

3. Sull’impugnazione della GRIMM s.p.a., la CTR Lazio rigettava il gravame, rilevando che la maggiore rendita era conseguente all’omissione di alcune porzioni riguardanti l’immobile, non avendo di contro la contribuente documentato adeguatamente quanto sostenuto circa il valore sproporzionato attribuito allo stesso, e che, quanto alla motivazione dell’accertamento, i richiami dell’Ufficio risultavano pertinenti, così come la sua pretesa appariva fondata nel fare riferimento alle porzioni non segnalate e nonvalutate dalla contribuente.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la GRIMM s.p.a. in liquidazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame del ricorso proposto dinanzi alla CTR, avuto riguardo a tutte le questioni dibattute nel giudizio d’appello, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle due censure, reiterate in secondo grado, aventi ad oggetto la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione e la sproporzionalità della rendita attribuita dall’Ufficio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27.7.2000, n. 21, e 3 l. 7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’avviso di rettifica in questione era nullo per difetto di motivazione, non contenendo l’effettiva esposizione delle precipue ragioni per cui la sua proposta di classamento era stata rifiutata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 20 dPR 26.10.1972, n. 643, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che gravava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato.

4. La causa va rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Sezion e, con l’ordinanza n. 22196 del 24/7/2023, ha rinviato, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024, il ricorso nr. RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, con rilevanza nomofilattica ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione DOCFA relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali.

Invero, premesso che la rettifica della rendita catastale è dipesa dal fatto che la contribuente, nella propria stima posta alla base del Docfa, non aveva tenuto conto “del locale accessorio”, a fronte di un orientamento di segno contrario(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così