Italian tax court remanded case to first instance due to alleged lack of legally constituted collegial panel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax dispute to the first-instance court after finding the second-instance collegial panel potentially legally incomplete. The taxpayer argued that the tax authority's internal freeze of the specific section invalidated the deliberation, violating procedural rules on collegial composition. The court agreed to send the case back to verify the factual basis for the panel's alleged irregularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 59, comma 1, lett. d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; When a tax collegial panel is not legally constituted, the second-instance court must remit the case to the first instance rather than issuing a substitute judgment.
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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25356/2017R.G. proposto da: MOCENIGHI GAIATO LARA, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Nigro ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini, 4 pressolo studio dell’Avv. Aldo Pinto ed all’indirizzo pec aldopinto@ordineavvocatiroma.org, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LOMBARD IA , n. 1379/2017,depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: Lara Mocenighi Gaiato ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione dei ricorsi proposti dall’ufficio avverso le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016 rimetteva le cause alla C.t.p. di Milano ex art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il giudice d secondo grado rilevava che le due cause erano state discusse all’udienza del 23 novembre 2015 innanzi a Collegio della sezione n. 18; che, tuttavia, con decreto n. 3 del 18 febbraio 2016 il Presidente della Commissione Provinciale aveva disposto il «congelamento» della sezione con decorrenza immediata e la distribuzione di tutte le cause in discussione alla detta udienza alle altre sezioni; che le sentenze impugnate era no state depositata in data successiva alla data di efficacia del decreto.
2. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unicomotivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver rimesso la causa al primo giudice. Osserva che le ipotesi di rimessione della causa in primo grado sono tassative e che, a di fuori delle stesse, la C.t.r. è tenuta ad un giudizio sostitutivo; che l’art. 59, comma 1, lett, d) d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l a rimessione nell ’ ipotesi in cui il Collegio non è legalmente composto; che la C.t.r. non haesplicitato le ragioni per le Cons. est.
Rosanna Angarano 3 quali doveva ritenersi che il Collegio che aveva delibato la sentenza non fosse legalmente composto, sì da giustificare la rimessione in primo grado; che entrambe le sentenze erano state emesse a seguito di delibazione alla pubblica udienza del 23 novembre 2015 e ritualmente sottoscritte ed erano state depositate in data 22 aprile 2016; che il decreto del Presidente della Commissione aveva solo valenza amministrativa ed interna ed era inidoneo ad «invalidare» la deliberazione e la pubblicazione 2. La delibazione della causa rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito,al fine di verificare la regolarità della discussione e della successiva delibazione della sentenza e,in particolare al fine di verificarequanto risultante del verbale dell’udienza del 23 novembre 2015.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gr