Court allows VAT credit from arbitration award, ruling only tax court judgments generate such credits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the heir's appeal regarding the admissibility of a VAT credit claim but rejected the argument that an arbitration award can generate such a credit. The lower court correctly found the initial appeal inadmissible due to late filing, yet erroneously excluded the VAT credit because it stemmed from an arbitration award rather than a tax court judgment. Consequently, the case was remitted for a new hearing to determine if the arbitration award can legally serve as the basis for the VAT credit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 26 d.P.R. n. 633/1972: While arbitration awards can generate tax credits, the specific credit for VAT arising from note variations following an arbitration award is not recognized as valid for deduction under the cited provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25441/2020 R.G. proposto da: LAVINIA ANNA MARIA, quale erede di Donato Gruosso , rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Michele Maria De Bonis, domiciliata in Roma in P.zza della Libertà n. 10 presso lo studio dell’avv. Giampaolo Balas; –ricorrente– Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 553/2/2019, depositata il 16 dicembre 2019; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra.
PREMESSO CHE 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che Donato Gruosso ricevette il 2 giugno 2012 la notificazione da parte di Equitalia Sud Spa della cartella di pagamento n. 09220120002210277 relativa alla liquidazione, ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973. La pretesa sottostante alla cartella traeva origine da un controllo automatizzato relativo al Mod. Unico 2009, presentato per l’anno di imposta 2008, inteso a disconoscere la sussistenza di un credito IVA, utilizzato nel medesimo periodo di imposta. 2.L’amministrazione rilevò che a fronte dei versamenti con deleghe F-24, con le quali venne utilizzato in compensazione un credito IVA afferente al periodo di imposta 2008, nella dichiarazione annuale del citato periodo non fu esposto alcun credito IVA utilizzabile in compensazione.
In riferimento all’anno di imposta 2008, il contribuente presentò una dichiarazione integrativa in data 30.12.2010 nella quale venne esposto al rigo RU110 (crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi), l’importo di euro 262.000,00 di cui 167.337,00 dichiarati in utilizzo mediante compensazione per il pagamento delle imposte 2008 ed euro 94.663,00 rinviati all’anno successivo. Il credito di cui innanzi derivava da un contenzioso intercorso tra il contribuente e l’Agenzia Ospedaliera San Carlo di Potenza, relativo ad un appalto pubblico, nel quale erano in discussione anche importi relativi a lavorazioni in eccedenza rispetto al capitolato e già esposte, tuttavia, in fatture emesse dall’impresa Gruosso Donato nei confronti della predetta agenzia e da questa non saldate. 2.La controversia venne definita con lodo arbitrale n. 10642, omologato dal Tribunale di Roma.
Nel dettaglio, gli arbitri ritennero non legittime le lavorazioni in eccedenza al capitolato fatturate dall’impresa nei confronti della stazione appaltante. Dalla declaratoria di annullamento scaturì il presupposto di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 facendo emergere un credito di imposta pari all’imposta sul valore aggiunto, già esposta in fattura e poi oggetto di variazione. La cartella venne impugnata dall’impresa contribuente e l’impugnazione venne dichiarata inammissibile in quanto tardiva. La predetta decisione venne quindi impugnata dal contribuente ed il ricorso venne dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Avverso la prefata decisionevenne, infine , interposto ricorso per cassazione che venne accolto a ffermando si, in particolare, che il termine per il deposito del ricorso avrebbe dovuto essere calcolato dal momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Si specificò quindi c he in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione adita, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 221, decorre non già dalla data di spedizione, bensì quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sez.
U. n. 13452 del 29 maggio 2017, Sez. 6-5m n. 23589 del 2111/2016). Sicché venne cassata la decisione con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione. 3.La società contribuente riassunse quindi il giudizio, assumendo la veste di appellante principale e ripropose tutte le conclusioni, eccezioni e domande formulate nel precedente grado di appello. Il giudice di seconde cure, dichiarata preliminarmente la tempestività del ricorso, escluse la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito imposta poiché “il contribuente a seguito di un contenzioso svoltosi dinanzi ad un collegio arbitrale, ha indebitamente portato in detrazione un credito allo stesso riconosciuto.
Ed invero le Sentenze di accoglimento del ricorso suscettibili di produrre credito di imposta sono esclusivamente quelle emesse da organi della giustizia tributaria e non anche da lodi arbitrali. Infine il contribuente non ha indicato i dati contabili ovvero le liquidazioni IVA a debito e a credito da cui potesse essere desunto il presunto credito vantato”. 4.Avverso tale decisione ricorre Lavinia Anna Maria, quale erede di Donato Gruosso, con un motivo. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate.
RILEVATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso (composto invero di due doglianze), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1973 nonché degli artt. 19 e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998. Si contesta l’affermazione della C.T.R. secondo la quale il credito IVA derivante da note di variazione conseguenti a contenzioso giudiziale è limitato esclusivamente alle variazioni conseguenti a giudizi celebrati dinanzi al giudice tributario mentre non potrebbe essere generata dalle statuizioni contenute in un lodo arbitrale. 2.Con il motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata sul gravame proposto dall’agenzia con il quale si denunciava la tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3.Appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza in relazione al primo motivo del ricorso principale, con il quale vengono poste questioni sulla riconoscibilità del lodo arbitrale quale fonte legittimante il credito di imposta derivante da note di variazione ad esso conseguenti, la cui decisione assume rilievo nomo