Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual agreement to settle the IMU tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the cassation appeal extinct following a mutual agreement between the parties to settle the dispute. Federcalcio Servizi S.r.l. had challenged a tax assessment regarding the Coverciano sports center, but both sides signed a settlement agreement in July 2022. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings and compensate litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a mutual agreement to settle a pending litigation, the court must declare the proceedings extinct and order the compensation of litigation expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Federcalcio Servizi S.r.l., con sede in Roma,alla Via Campania n. 47 (C.F.: 05166650589), nella persona del legale rappresentante pro temporeDott. Mauro Grimaldi, nato a Roma il 17.08.1957 (C.F.: GRM MRA 57M17 H501Q),rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Claudia Cedola (C.F.: COL CLD 70M56 A028U;pec: claudia.cedola@pec .it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale Cesare Pavese n. 160 —00144 Roma; -ricorrente - contro COMUNE Dl FIRENZE (C.F.: 01307110484), in persona del Sindaco pro tempore Dott.
Dario Nardella, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso e giusta determinazione dirigenziale n. 10329 del 20/112020, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Alessandra Cappelletti (C.F.: CPPLSN66D67D612E ; pec: Avvisiaccertamento IMU –Esenzione centri sportivi –Rinuncia ricorso alessandra.cappelletti@firenze.pecavvocati.it) e Antonella Pisapia (C.F.: PSPNNL69C69C773B; pec: antonella .pisapia@firenze.pecawocati.it) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepore (C.F.:
LPRGPP65B14H501X; fax: 06.35344084; pec: g.lepore@studiolepore.it)in Roma, alla Via Polibio 15; -controricorrente – - avverso la sentenza n. 2 49 /20 20 emessa dalla C TR Toscan a in data 24/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Federcalcio Servizi s.r.l. proponeva dinanzi alla CTP di Firenze ricorso avverso un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni d’imposta 2012 e 2013, invocando l’esenzione prevista per i centri sportivi.
2. L’adìta CTP rigettava il ricorso, evidenziando che il centro sportivo di Coverciano era formalmente di proprietà della contribuente e, dunque, di un soggetto giuridico diverso e non coincidente con la FIGC, laddove, ai fini dell’esenzione IMU, era necessaria la perfetta coincidenza tra il soggetto titolare del bene strumentale all’esercizio dell’attività sportiva ed il soggetto contribuente che richiedeva l’esenzione dal tributo.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che l’appellante non aveva fornito la prova della sua non destinazione esclusiva allo svolgimento di un’attività con modalità non commerciali, che la Federcalcio Servizi s.r.l. e la FIGC erano soggetti giuridici diversi, dei quali il primo era proprietario del centro sportivo di Coverciano ed il secondo ne aveva il possesso e vi esercitava l’attività sportiva, e che non meritava accoglimento neanche il motivo di appello concernente l’inserimento dell’immobile in oggetto nella categoria catastale E/9.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Federcalcio Servizi s.r.l. sulla base di tre motivi. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, per motivazione apparente, nonché per l’irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. Cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per falsa ed erronea applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 329, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato il giudicato interno relativo alla controversia Ici per gli anni dal 2007 al 2009, avente efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio ai fini del riconoscimento della classificazione nella cat. E/9 e del diritto a fruire dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992.
4. Con nota sottoscritta dall’Avv. Claudia Cedola, per conto della Federcalcio Servizi s.r.l., e dall’Avv. Antonella Pisapia, per conto del Comune di Firenze, la contribuente ha rappresentato che: - in data 8 - 12 luglio 2022 è stato sottoscritto accordo per la definizione bonaria del contenzioso pendente tra Comune di Firenze e Federcalcio Servizi s.r.l.; -quindi la Federcalcio Servizi S.r.l. intende, come da accordo, rinunciare al ricorso; -il Comune di Firenze accetta la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese del presente giudizio ex art. 391 cod. proc. civ. Tutto ciò premesso, il difensore della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al ricorso per cassazione e le parti, di comune accordo, hanno chiesto congiuntamente che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
5. La rinuncia è rituale, il che determina l'estinzione del processo.Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. Visto l’esito conciliativo della lite, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese