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Ordinanza — n. 10143/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute between consortium and municipality extinguished due to mutual withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute between the ASI Consortium and the Municipality of Oliveto Citra extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit. Both parties had previously reached a transactional agreement covering the disputed tax years and formally requested the termination of proceedings with compensation of litigation costs. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to formally declare the case closed without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims and request cost compensation, the court must declare the proceedings extinguished rather than ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal extinction of proceedings tax dispute litigation costs transactional agreement Civil Procedure Code Cassation Court notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzion
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzion

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672
19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P .
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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9104/2019 del ruolo generale, proposto DA il C ONSORZIO PER L ’A REA DI S VILUPPO I NDUSTRIALE DI S ALERNO - (C ONSORZIO ASI P ROVINCIA DI S ALERNO ) - (codice fiscale 80018510653), con sede legale in Salerno, al Viale G. Verdi, n. 23/D, in persona del legale rappresentante pro tempore,dr. Antonio Visconti, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2019, dal prof. avv. Andrea Amatucci (codice fiscale MTC NDR 38R21 F839 W), domiciliato presso lo studio dell’avv.

Stefano Latella, in Roma, alla Via Tortona, n. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI O LIVETO C ITRA (codice fiscale 02479810653), con sede al C.so Vittorio Emanuele II, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, di provvedimento autorizzativo della RINUNCIA Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2019 e di determinazioni del Servizio Tributi n. 26/19/RS e 208/19/RG del 28 marzo 2019, dall’avv. Annamaria Crescenzi (codice fiscale CRS NMR 61T58 H703 L) del Foro di Salerno, domiciliata presso lo studio dell’avv.

Federica Scafarelli in Roma, alla Via Giosuè Borsi, n. 4- - CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31037/2018, depositata il 30 novembre 2018 e notificata in data 15 gennaio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 23 novembre 2023; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata ordinanza la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Oliveto Citra avverso la sentenza n. 77/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario proposto dal Consorzio ASI della Provincia di Salerno contro gli avvisi di accertamento ICI emessi dall’ente territoriale per gli anni di imposta 2005/2009;

3. il Consorzio Asi della Provincia di Salerno impugnava detta pronuncia con ricorso per revocazione notificato il 14/15 gennaio 2019;

4. il Comune di Oliveto Citra resisteva con controricorso notificato il 1°/4 aprile 2019;

5. con atto depositato in data 11 giugno 2021, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale, nonché dal Presidente del Consorzio Asi e dal suo difensore,le parti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso ed al controricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo transattivo anche con riferimento alle annualità oggetto di contenzioso e di non aver, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio;

6. con memoria exart. 380-bis 1. cod. proc. civ. depositata il 10 ottobre 2023 il Comune ha richiamato il predetto atto congiunto di rinuncia; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti; 3.il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzion