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Ordinanza — n. 10134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest following a new out-of-court settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost its interest in obtaining a substantive ruling on the tax dispute. This loss of interest arose from a new out-of-court settlement agreement reached between the parties regarding the applicable tax criteria and amounts due. Consequently, the court ruled that the legal basis for the appeal had ceased to exist, necessitating the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a new settlement agreement is reached between the parties, the interest in obtaining a substantive ruling on the merits is lost, rendering the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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loss of interest out-of-court settlement cessation of subject matter inadmissible appeal tax dispute resolution compromettibilità interesse degno di protezione interesse all'accertamento

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; 3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass.
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
Cass. 2 luglio 2015, n. 13636
Cass. 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n.
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18585-2021R.G. proposto da: SOGDIM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliat a presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente – contro COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati GENNARO DI MAGGIO, LINDA RUSSO e FABIANA BONGIOVANNI giusta procura speciale allegata al controricorso elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica certificata gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente– avverso la sentenz a n. 280/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 12/1/2021, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11/4/2024 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE laCommissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto da Sogdim S.r.L. avverso la pronuncia n. 11098/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Sogdim S.r.L. proponericorso per cassazione; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi; 1.2.ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.

Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);

2. in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; 3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion