Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a trading company, had filed a proposal for case definition but remained silent for the required duration, while the opposing party, the Customs Agency, did not intervene. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and the mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished, with costs to be compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8065/2020 R.G. proposto da : COMPAGNIA VALDOSTANA ACQUE TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MULA ALBERTO (MLULRT77B04L049X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del Veneto n.1179/2019depositata il 20/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 12/04/2024 Il