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Ordinanza — n. 10127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to transactional settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because a transactional agreement between the parties settled all disputed tax matters. The appellant had previously requested the court to recognize this cessation of the subject matter, citing the signed settlement with the Municipality of Milan. Consequently, the court ruled that no further legal proceedings were necessary as the dispute was fully resolved by the agreement.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; When a transactional agreement fully resolves the subject matter of a dispute, the court must declare the litigation extinguished and deny further procedural costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo estinzione giudizio contributo unificato accertamento tributi tassazioni fiscali assoggettamento all'IVA imposte comunali

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, sent. n. 8980 dell'11/04/2018
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12557-2020R.G. proposto da: P19 S.R. L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO GRISANTI che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3910/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata l’11/10/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2024dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE P19 S.r.L. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1519/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in parziale accoglimento dei ricorsi, riuniti,proposti a vverso avvisi di accertamento IMU 2012 — 2015 e TASI 2014—2015 emessi dal Comune di Milano; il Comune è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE 1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 15/2/2022, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo con il Comune di Milano mediante ricalco lo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza); 1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materia oggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf.

Cass. Sez. U, sent.n. 8980 dell’11/04/2018); 1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate; 1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion