Italian court dismisses revocation appeal due to client's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the revocation proceedings extinguished following the client's formal withdrawal of the appeal. Although the client initially challenged a 2016 decision regarding fixed vs. proportional real estate taxes, they subsequently renounced the lawsuit in March 2019. The court ruled that this withdrawal legally terminated the process, resulting in the compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.: A formal renunciation of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings and mandates the compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Biavati Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tagliamento n. 14, presso gli Avv.ti Carlo Maria Barone e Anselmo Barone, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso la sentenza n. 22757 /20 16 emessa dalla C orte di Cassazione in data 09/11/2016e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che Avviso liquidazione tasse ipocatastali - Rinuncia ricorso La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio pretendeva il pagamento delle tasse ipotecarie e catastali nella misura proporzionale in relazione ad una compravendita soggetta ad IVA di un immobile strumentale non ultimato e di un immobile ad uso uffici anch'esso in corso di costruzione, ma a differenza del primo, già utilizzato, imposte che il notaio rogante Paolo Biavati aveva corrisposto in autoliquidazione nella misura fissa.
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la correttezza della autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa relativamente all'immobile strumentale non ultimato (e non utilizzato). La decisione era riformata, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza il notaio rogante proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati anche con memoria, cui l'amministrazione resisteva con controricorso. Con sentenza n. 22757 del 9.11.2016 questa Corte rigettava il ricorso compensando le spese.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per revocazione Biavati Paolo sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto revocatorio, in relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte omesso di esaminare il terzo motivo da lui proposto con il ricorso per cassazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errore di fatto revocatorio, in relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte ritenuto, sulla base della circolare n. 12/E dell’1.3.2007, che la cessione di un bene strumentale in corso di costruzione e, quindi, non ultimato fosse assoggettata alle imposte in misura fissa solo quando avvenga tra imprese edili.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’errore di fatto revocatorio, in relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte ritenuto che non fosse stata oggetto di censura l’affermazione della CTR secondo cui, nella specie, l’acquirente dell’immobile oggetto del rogito Biavati fosse da considerare l’utilizzatrice finale.
4. Con atto del 25.3.2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, invocando la compensazione delle spese di lite. L’atto risulta sottoscritto, oltre che dal Biavati, da uno dei suoi due difensori (Avv. Anselmo Barone) e dall’Avvocato dello Stato Barbara Tidore.
5. Le rinunce sono rituali, il che determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ.. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdeciso