Court corrects tax court decree to list both taxpayers and distribute costs to their appointed lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a tax court decree that extinguished the proceedings. The taxpayers argued the decree incorrectly listed only one defendant and failed to allocate costs to their appointed lawyers. The court ruled that the omission was a mere oversight by the delegate and ordered the decree to be corrected to reflect both parties and the proper distribution of legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors in judgments or decrees that are evident from the documents, even if not explicitly requested by the parties, provided the error does not affect the substance of the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulricorso ex art. 287 - 288 - 391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 1361 2 /20 23 propostoda: PALMA SERGIO e MERAGLIA MARCO rappresentat i e dife s i come da procura spe ciale in atti dall’avv. Vincenzo Ciccarelli (PEC: vincenzo.ciccarelli@avvocatismcv.it) e dall’avv. Gabriele Tamburrino (PEC: gabriele.tamburrino@avvocatismcv.it ) i quali dichiarano di agire anchequali procuratori di se stessi ex art. 86 c.p.c. –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrent e - avversoil decreto di estinzione del giudizio r.g. 797 /2022 n. racc. gen. 18244/2022depositato i n data 2 7 / 0 6 /20 23 ;
Oggetto: correzione di erroremateriale Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Meraglia Marco e Palma Sergio chiedono la correzione dell’errore materialecommesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18244/2023 del 2 7 giugno 2023; - i contribuenti rilevano l’errore materiale nella parte in cui individuano una sola parte controricorrente, mentre le parti controricorrentierano due, Meraglia Marco e Palma Sergio, e nella partein cui si è mancato di disporre la distrazione delle spese a favoredei procuratori delle ridette parti;
Consideratoche: - l ’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, sia quanto alla indicazione di una sola parte controricorrente, in luogo di entrambe, sia quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tali omissioni concretano una mera svista del Consigliere delegato; peraltro dato che parte soccombente è l’Amministrazionefinanziaria vanno liquidati gli accessori di legge enon le spese prenotate a debito; - quanto a tale ulteriore profilo, non oggetto dell’istanza di correzionein atti, in forza della modifica apportata al predetto art. 391bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016,osserva i Collegio che la correzione può essere non solo domandata,ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte». - Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito” deve leggersi ed intendersi “condannala parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge Cons.Est.
Roberto Succio - 3 dadistrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che sisono dichiarati antistatari ”;
P.Q.M.
laCorte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18244/2023 del 2 7 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito” deve leggersi ed intendersi “condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrentiche si sono dichiarati antistatari” . Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di legge e p