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Ordinanza — n. 10027/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal citing lack of specific challenge to the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10027/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a partial ruling by the Regional Tax Court regarding 2004 tax assessments. The taxpayer argued the lower court's reasoning was illogical and failed to annul the tax notice due to missing supporting documents, while also questioning the timeliness of the appeal. The court dismissed these claims because the taxpayer's arguments were either purely motivational criticisms that did not meet the constitutional minimum or lacked a specific challenge to the actual reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: In a cassation appeal, the applicant must specifically contest the ratio decidendi of the contested decision; general criticisms of the reasoning or unrelated issues render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility ratio decidendi challenge tax assessment appeal missing supporting documents timeliness of appeal inchiesta per frode fiscale computo del reddito contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 7 L. n. 212/2000
Art. 3 L. n. 241/1990
Art. 42 c. 2 d.P.R. n. 600/1973
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Art. 421 d.P.R. n. 600/1973
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599
“minimo costituzionale” ( Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599;
Cass. sez. un. 7 aprile 2014 n. 8053
Cass. civ. n. 4891 del 2000
8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n.
Cass. civ. n. 1756 del 2006
Cass. civ. n. 24985 del 2006
Cass. civ. n. 11880 del 2007
Cass. civ. n. 161 del 2009
Cass. civ. n. 871 del 2009
Cass. civ. n. 20112 del 2009
Cass. Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232
Cass. 18 settembre 2019 n. 23216
Cass. 23 maggio 2019 n. 13977
Cass. ord. 17348/2022
13977; in ultima Cass. ord. 17348/2022); - il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamentocontestato per violazione degli artt.
Cass. Sez. 6 10 agosto 2017 n. 19989
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Testo completo

guente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10698 /202 1 proposto da CONTARTESE PASQUALE rappresentat o e dife s o come da procura speciale in atti dall’avv. Filippo Gensabella e dall’avv. Nicola Di Pierro con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via Tagliamenton. 55 (PEC: nicoladipierro@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrent e - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Sicilia n.7666/02/20 depositata i n data 24 / 1 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - Contar t ese Pasquale proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di persona le dell’Agenzia delle Entrate: - la CTP accoglieva parzialmente il ricors o ; gravav a tal pronun cia di appellol’Amministrazione Finanziaria ; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio , ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito e ponendo a base della sua determinazione le moltepliciprestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandolecon le fatture emesse ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente con atto affidato a due motivi;l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ;

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole dapprima della illogica motivazione espressa dalla CTR per avere il giudice dell’appello espresso un percorso argomentativo munito di lacune ed incoerenzetali da impedire l’individuazione del criterio logico posto afondamento della decisione; - sotto tale profilo, il motivo è inammissibile ; - esso si risolve, in realtà, in una censura puramente motivazionale, propostanei confronti di sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” ( Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599;

Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009ma anche Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019,n. 13977; in ultima Cass. ord. 17348/2022); - il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamentocontestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212 Cons.Est. Roberto Succio - 3 del2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973,39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recuperoa tassazione dei maggiori compensi professionali ; esso inoltrecensura anche ( nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del ricorsoper cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello erariale in quanto tardivamente proposto ; - quanto alla censura riferita alla tempestività dell’appello in parola , che va preliminarmente scrutinata, osserva il Collegio che dall’esame del fascicolo di merito si evince come l’atto d’impugnazionedell’Ufficio sia stato in realtà ricevuto il 10 ottobre 2016 (non spedito in tale data, come si suggerisce in ricorso), previaspedizione perfezionatasi presso l’Ufficio postale in data 7 ottobre2016; tale data di spedizione si evince con chiarezza nella copiadella ricevuta in atti; - ne deriva che l’appello è tempestivo in quanto la sentenza gravata dall’impugnazionein argomento risulta depositata l’8 marzo 2016; - quanto all’ ulteriore censura contenuta nel motivo, il motivo risulta inammissibile; - la critica in esame è , in concreto, rivolta direttamente contro l’avvisodi accertamento e quindi in concreto risulta del tutto priva dicollegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata chein quanto non attinta dal motivo rimane indenne; - come è noto, ( per tutte vedasi la pronuncia Cass.

Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata, il che qui non è avvenuto ; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato; Cons.Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a