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Ordinanza — n. 9983/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal against tax agency's refusal of self-help due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9983/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision allowing a taxpayer's appeal against the refusal of self-help and refund. The taxpayer argued that the tax agency lacked standing to resist the claim, but the court found the tax agency was the sole legitimate party entitled to issue the self-help order. Consequently, the court rejected the taxpayer's original appeal against the tax collection agency in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 2, 19 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: The tax agency is the sole legitimate subject to resist an appeal against the refusal of self-help, and the tax collection agency lacks standing in such proceedings.

Parole chiave

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tax self-help refusal tax agency standing tax collection agency prescription of debts tax appeal admissibility detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, rispettivamente, nei confronti del diniego di autotutela e del diniego di rimborso.
Art. 2937, 2940 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso che la richiesta di rateizzazione interrompa i termini di prescrizione e che il pagamento dei crediti prescritti sia irripetibile.
Art. 2935 cod. civ.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13072/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Pane, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Corti Claudio, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour n. 305, presso lo studio dell’avv. Marco Yeuillaz, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Pani giusta procura speciale in cale al controricorso; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–resistente – e contro Oggetto: Tributi -Diniego di autotutela –Impugnazione.Cons. est. G.M. Nonno Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Cuneo, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1541/02/17, depositata il 2 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1541/02/17 del 02 / 11 /20 1 7 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Claudio Corti avverso la sentenza n. 101 / 01 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avversoil diniego di autotutela e il diniego di rimborso di somme indebitamente versate. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva presentato istanza di autotutela nei confronti dei crediti recati da alcune cartelle di pagamento, concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1991-1994, evidenziando l’intervenuta prescrizione dei crediti, ed aveva, altresì, chiesto il rimborso di quanto indebitamente corrisposto a seguito della concessa rateizzazione del debito. 1.2. Poiché l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) negava il provvedimento di sgravio e il chiesto rimborso, Claudio Corti impugnava detto provvedimento di diniego nei confronti sia della stessa AE che dell’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER). 1.3.

La CTR accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che:

a) sia AE che ADER erano legittimati alla partecipazione al presente giudizio;

b) il provvedimento di diniego di autotutela era impugnabile, sussistendo l’interesse dell’Amministrazione finanziaria «a non svolgere attività esecutive su debiti prescritti, attività che sarebbero Cons. est. G.M. Nonno inutili e innescherebbero solo contenziosi avanti al giudice ordinario in caso di esecuzione coattiva»;

c) non erano stati documentati dagli appellati atti idonei a ritenere la interruzione della prescrizione, i cui termini non erano stati nemmeno prorogati a seguito della l. 27 dicembre 2002, n. 289;

d) vi era stato un comportamento di AE e di ADER ostativo della effettuazione dei pagamenti riguardanti i debiti non prescritti;

e) l’istanza di rimborso era stata legittimamente presentata.

2. Avverso la sentenza della CTR ADER proponeva ricorso p er cassazione affidato asette motivi.

3. Claudio Corti resisteva in giudizio con controricorso, mentre AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ADER deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria, non avendo escluso la carenza di legittimazione di ADER pur riconoscendo che l’annullamento dei ruoli costituisce un atto proprio di AE e che la relativa richiesta non potrebbe che essere rivolta a quest’ultima. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la carenza di legittimazione processuale in capo ad ADER.

2. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono complessivamente fondatiper le ragioni che seguono. 2.1. La CTR ha affermato che il provvedimento di annullamento dei ruoli prescritti è stato richiesto, con istanza in autotutela,ad AE, che è anche l’unico soggetto legittimato ad emetterlo.Cons. est. G.M. Nonno 2.2. Tale statuizione, che non risulta essere stata impugnata, implica che AE –quale ente titolare della pretesa – sia l’unico soggetto legittimato a resistere a fronte dell’impugnazione del diniego di autotutela, nonché del diniego di rimborso delle somme indebitamente corrisposte. 2.3. Ne consegue la carenza di legittimazione di ADER, non essendo stata rivolta alcuna contestazione nei confronti delle cartelle di pagamento, la cui regolare notificazione è stata riconosciuta anche dal contribuente.

3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, rispettivamente, nei confronti del diniego di autotutela e del diniego di rimborso. 3.1. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 2937 e 2940 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso che la richiesta di rateizzazione interrompa i termini di prescrizione e che il pagamento dei crediti prescritti sia irripetibile. 3.2.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2935 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la sospensione dei termini di prescrizione per come disposta dalla l. n. 289 del 2002. 3.3. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la mancata decorrenza dei termini di prescrizione decennale dei tributi recati dalle cartelle di pagamento per cui è causa.

4. I motivi restano assorbiti in ragion dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, riguardando questioni che avrebbero dovuto essere eventualmente sollevate da AE.Cons. est. G.M. Nonno 5. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente nei confronti di ADER. 5.1. Il controricorrente va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 346.000,00. 5.2. Le questioni di diritto affrontate nella presente controversia e la contrastante soluzione data dalle Commissioni tributarie in primo grado e in appello giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal controricorrente nei confronti della ricorrente; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.800,00, oltre al