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Ordinanza — n. 9974/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT deduction despite missing accounting books if substantive requirements are met and filed within two years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9974/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had denied VAT deductions due to missing accounting records. The taxpayer argued that substantive proof of the right to deduct existed independently of formal accounting requirements, citing Supreme Court precedents. The court agreed that while formal defects do not automatically bar deduction, the lower court failed to quantify the specific deductible amount based on the evidence provided.

Regesto Legislator

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Art. 57 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 17 Directive 77/388/EEC: The right to deduct VAT is not precluded by the absence of accounting books if substantive requirements are met and the deduction is claimed within the two-year period following the emergence of the right.

Parole chiave

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VAT deduction judicial missing accounting books substantive requirements two-year limitation period tax administrative procedure sottrazione dell'iva amministrazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 57 of D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs.
Art. 17 of Directive 77/388/EEC
Dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all'art. 17 della direttiva n.
Art. 8, comma 6 of D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R.
Art. 8, comma 3 of D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R.
Art. 19, primo comma, secondo periodo of D.P.R. 633 del 1972
322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016
La menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art.
Cass. n. 20051 dell'11/08/2017
Cass. n. 19938 del 27/07/2018
Cass. n. 19938 del 27/07/2018).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14236/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro Pinna Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Massidda giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 158/04/17, depositata il 26 maggio 2017.

Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -IVA - Detrazione.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 158 / 04 /1 7 del 26 / 0 5 /20 1 7 la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Luciano Pinna avverso la sentenza n. 96 /01/ 09 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di sei avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000 -2005. 1.1.

C ome si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dal contribuente limitatamente al disconoscimento delle detrazioni IVA, disconoscimento che trovava fondamento – nella prospettazione dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE)– nell’omessa tenuta delle scritture contabili e nella omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. 1.2. La CTR accoglieva l’appello dell’odierno controricorrente evidenziando che:

a) l’Ufficio era decaduto dall’accertamento con riferimento agli anni d’imposta 2000 e 2001 in ragione della incompatibilità del condono in materia di IVA con la normativa comunitaria (con conseguente inapplicabilità della proroga annuale dei termini di accertamento prevista dalla legge) e la relativa questione era rilevabile d’ufficio;

b) il contribuente aveva depositato documentazione equipollente alle scritture contabili, sicché aveva diritto alla detrazione dell’imposta nei limiti di quanto risultante dalla documentazione depositata.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. Luciano Pinna resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in Cons. est. G.M. Nonno relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’ammissibilità del motivo di appello concernente la decadenza dal potere di accertamento con riferimento agli anni d’imposta 2000 e 2001. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto di non applicare il termine biennale di proroga dell’accertamento. 1.2.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento alle annualità 2000 e 2001, annullato anche i rilievi IRPEF e IRAP, sebbene il contribuente si sia limitato a contestare le riprese IVA.

2. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Il primo motivo è fondatoe gli altri due restano, di conseguenza, assorbiti. 2.1. Come si evince dalla integrale trascrizione del ricorso proposto in primo grado dal contribuente, la decadenza di AE dal potere impositivo con riferimento agli anni d’imposta 2000 e 2001 (oggetto di condono) non è stata mai dedotta dal contribuente come motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento; e detta eccezione , diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal giudice di appello,non è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 24074 del 03/10/2018). 2.2. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di appelloproposto da Luciano Pinna e accolto dalla CTR, che ha introdotto una questione nuova, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.

3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per Cons. est. G.M. Nonno avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che il contribuente abbiafornito la prova della sussistenza del diritto di detrazione. 3.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui subito si dirà. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass.

S.U. n. 17757 del 08/09/2016). 3.2.1. Dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa. 3.2.2. La menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti Cons. est.

G.M. Nonno sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale. 3.2.3. Peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis: in proposito, si rimanda all’ampia motivazione di Cass. n. del 20051 dell’11/08/2017; conf.

Cass. n. 19938 del 27/07/2018). 3.3. Nel caso di specie, non si pone una questione di decadenza dal diritto alla detrazione, ma la contestazione dell’Amministrazione finanziaria riguarda unicamente la mancata presentazione della dichiarazione IVA e la irregolare tenuta della contabilità. Dette irregolarità, peraltro, in presenza dei requisiti sostanziali per la riconoscibilità del credito, non possono impedire la detrazione dell’imposta. 3.4. Circa poi la sussistenza di tali requisiti sostanziali, la CTR ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, che quest’ultimo abbia parzialmente comprovato la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA.

L’accertamento è,peraltro, incompleto, essendosi il giudice di appello limitato ad indicare i documenti da considerare ai fin i della quantificazione in concreto del diritto di detrazione, ma tale quantificazione non ha poi operato in concreto, indicando l’esatto importo del credito da portare in detrazione; né è ammissibile demandare ad AE l’effettuazione dei relativi conteggi. 3.5. Entro i superiori limiti, pertanto, il motivo va accolto. 4.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, nonché il quarto motivo, nei limiti di cui si è detto, mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi Cons. est.

G.M. Nonno accoltie rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché il quartomotivo nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Co