Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by the Tax Agency against Maria Barra Caracciolo following a lower court judgment. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11517/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARRA CARACCIOLO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, presso lo studio dell’avvocato CIAPPARONI FAUSTO (CPPFST62T10H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3320/2020 depositata il 03/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 3.100,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/04