Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing and orders double uniform contribution payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the failure to file it within the statutory deadline. Although the appeal was notified to the opposing party, the court registry confirmed it was never formally entered into the case docket. Consequently, the court ruled that the appeal is procedurally impossible and ordered the appellant to pay the litigation costs and the additional uniform contribution required for late filings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation must declare an appeal inadmissible for late filing ex officio and attest the existence of the procedural prerequisites for the double uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1782/2023R.G. proposto da: IL QUADRATO S.R.L. –ricorrente non costituita – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 1527/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso ritualmente notificato per resistere al ricorso notificatole da Il Quadrato s.r.l.avente ad oggetto l’impugnazione dellasentenza in epigrafe.
2. La Cancelleria, in data 23gennaio 2023 ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso dalla data del 15 novembre 2022, di notifica del ricorso alla data del 23gennaio 2023. Considerato che:
1. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ. come da attestazione di Cancelleria ; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.
2. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile (Cass. Sez. U., 04/12/1981, n. 6420 Cass. 30/07/1981 n. 4859). Si è chiarito sul punto che il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ.di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo , si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (tra le più recenti Cass.08/11/2023, n. 3114, Cass. 30/12/2021, n. 41967).
La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese;queste, comunque , non possono essere esamina te , atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. n.3114 del 2023 cit. Cass. n. 41967 del 2021). Cons. est. Rosanna Angarano 3 3. La ricorrenteè tenuta al pagamento delle spese; infatti l’Agenzia delle entrate ha apprestato le proprie difese e al momento in cui le è stato notificato il ricorso,non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che le stesse sarebbero risultate superflue, in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità.
4. Alla dichiarazione di improcedibilità segue,altresì, l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno espresso il seguente principio di diritto: «la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma» (Cass., Sez.
U., 17/07/2023, n. 20621). P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro6.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do