Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, causing the process to lapse. Consequently, the court ruled the case closed and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request a hearing within the statutory deadline, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14666/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Cittadella Società Semplice Agricola,rappresentata e difesa dall’ avv. Marco Weigman, unitamente all’avv. Alessandra Giovannetti, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Piemonte n.
39. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte n. 1361/04 / 16 , pronunciata con riferimento all’attoimpositivo n. 20101T002410000. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I