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Decreto — n. 9879/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9879/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9879/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6959/2015R.G. proposto da REGINA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO NENCHA e PAOLA CECCHETTI; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1778 / 14 /20 1 4 depositata il 08 / 0 9 / 20 1 4 , pronunciata con riferimento agli atticontestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9879/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 6959/2015R.G. proposto da REGINA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO NENCHA e PAOLA CECCHETTI; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1778 / 14 /20 1 4 depositata il 08 / 0 9 / 20 1 4 , pronunciata con riferimento agli atticontestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6959/2015R.G. proposto da REGINA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO NENCHA e PAOLA CECCHETTI; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1778 / 14 /20 1 4 depositata il 08 / 0 9 / 20 1 4 , pronunciata con riferimento agli atticontestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 dell a medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO