Cassation Court dismisses tax appeal due to binding external judgment on payment notice validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because a prior judgment had already established the invalidity of the payment notices underlying the mortgage registration. The appellant, Equitalia, challenged the lower court's rejection of its appeal against Building Trade, arguing that the previous decision on notification issues should not bar the current proceeding. The court ruled that since the same payment notices were central to both cases and the earlier judgment became final, the legal issue was already resolved with the force of res judicata, preventing re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 comma 3 c.p.c.; Art. 2905 c.c.: A prior judgment establishing the invalidity of payment notices creates a binding precedent that precludes re-examination of the same legal issue in subsequent proceedings involving identical documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 9989 /20 1 6 R.G. proposto da EQUITALIASERVIZI DI RISCOSSIONE S. P . A ., già EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall’Avv. Ersilio Gavino (PEC: ersilio.gavino@ordi- neavvocatigenova.it) e dall’Avv. Giovanni Calisi (PEC: giovanni.ca- lisi@ordineavvocatigenova.it),domiciliata presso l a Cancelleria della Cortedi cassazione ; –ricorrente – contro Oggetto:IVA – iscrizione ipotecaria–giudicato esterno BUILDINGTRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difes a dall’Avv.
Antonio Lovisolo ( PEC : antonio.lovi- solo@lovislex.pec.it) e dall’Avv. Andrea Lovisolo ( PEC : an drea .lovi- solo@lovislex.pec.it), elettivamente domiciliata in Roma, via Roma n.3/2; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria,n.84/6/2016 depositata il 1 9 gennaio 2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria è stato respinto l’appello proposto da Equitalia Nord S.p.a., oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., avverso la sentenza n. 163/12/11della Commissione Tributaria Provinciale di Genova , che avevaaccolto i l ricors o propost o dall a s ocietà Building Trade S. r . l . , aventead oggetto l’iscrizione ipotecaria n.100142/48 recante il de- bitodi imposta portato da quattro cartelle di pagamento - rispetti- vamente di euro 422,57, euro 226,47, euro 857,39 ed euro 18.622,65- relativ amente agli anni di imposta 2007 e 2009 .
2. Si legge nella sentenza impugnata che l a C.T.P. ha annullato l’iscrizioneavendo accertato l ’assorbente mancata notifica alla con- tribuentedi due delle quattro cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria , perchéavvenuta con consegna degli atti a società diversa e d estra- neaalla ricorrente e ha ritenuto che ciò fac esse venir meno l'impu- gnataiscrizione, dal momento che l'importo della pretesa tributaria utilmente considerabile si è collocato al di sotto dell'ammontare di euro8.000,00.
3. I l giudice d’appello ha a sua volta accertato che nessuna delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento è valida, per ragioni trattedalle controdeduzioni in appello depositate dalla contribuente e,per l’effetto , ha rigettato l’appello.
4. Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso la contribuente , affidatoa quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 5.In via preliminare va esaminata e disattesa l’eccezione sollevata dallacontribuente di inammissibilità del ricorso ex art.369 comma 3 cod. proc. civ. per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio,dal momento che il fascicolo d’ufficio è presente agli atti e, dunque,la ratio della previsione normativa suddetta è stata rispet- tata. 6.Sempre in via preliminare va scrutinata l’e ccezione di i nammissi- bilitàdel ricorso di Equitalia per l'esistenza di un precedente giudi- cato esterno sulla illegittima notifica delle quattro cartelle di paga- mentosottese all’iscrizione ipotecaria impugnata . 7.L’eccezione è fondata.
Parte controricorrente eccepisce che è in- tervenutainter partes la sentenza della Commissione Tributaria Re- gionaledi Genova n. 79 del 21 novembre 2014 — 18 gennaio 2016 , originatadall’impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate successivamenteall'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudi- zio.In allegato 2 al controricorso è stata depositata la copia auten- ticadella sentenza, con attestazione del suo passaggio in giudicato, la quale ha tra l’altro stabilito che le stesse cartelle di pagamento sotteseal presente contenzioso non sono state notificate corretta- mente.Nella sentenza è presente la seguente statuizione :
« tuttele cartelle di pagamento non appaiono correttamente notificate (...) anche quelle recanti la pretesa di euro 412,39 ed euro 221,12 » e « quelle richiedenti i restanti importi di e uro 857,39 ed e uro 18.622,65 » . Il Collegio osserva che s i tratta delle medesime cartelle sottese al presentecontenzioso (cfr. p.2 del ricorso e p.3 controricorso) , nel dettaglio: I. la n. 048/2006/000842218/88/000 di e uro 412,39;II. la n. 048/2007/00121184/23/000 di e uro 221,12; III. la n. 048/2009/00065834/67/000 di e uro 857,39; IV la n. 048/2009/00065835/68/000 di e uro 18.622,65. 8.Il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tribu- tariaRegionale di Genova n. 79 del 21 novembre 2014 — 18 gennaio 2016 rende irretrattabile la statuizione sulla notifica delle quattro cartelledi pagamento, dal momento che nei due giudizi tra le stesse partile domande sono state fondate sul medesimo rapporto giuridico originato dalle cartelle di pagamento, sia pure ai fini dell’impugna- zione dell’iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, e quest’ultimoè stato definito con sentenza passata in giudicato.
9. L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovveroalla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, forma la pre- messalogica indispensabile della statuizione contenuta nel disposi- tivod ella sentenza con autorità di cosa giudicata e , per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Ordinanza n.27013 del 14/09/2022; conformi, Cass. Ordinanza n.11314 del 10/05/2018; Cass. Sez. U. n.13916 del 16/06/2006) , preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giu- dizioha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo . 10.Il ricorso è pertanto inammissibile . Le spese di lite sono regolate comeda dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla ri- fusionedelle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre 200Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i pr