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Decreto — n. 9854/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal confirming civil procedure extinction due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 9854/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found that the absence of any opposition to the tax authority's list of extinguished judgments meant the legal process had ended under specific statutory provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the case and confirmed that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 391 cod. proc. civ.; The civil procedure is extinguished if no opposition is raised to the tax authority's list of extinguished judgments, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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civil procedure extinction tax authority list lack of opposition procedural costs allocation judicial finality procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 391 cod. proc. civ.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14403/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro DAL PONT ANNA PAOLA, rappresentati e difesi dall’Avv. SAPONARA MARCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 7068/15/2016, depositata il 19/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC