Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of litigation due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the case was definitively resolved via an administrative listing. The lower court found that the absence of a formal denial in the transmitted list confirmed the regular conclusion of the dispute under the new tax law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 391 c.p.c.; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186 e 200, l. n. 197/2022: The extinction of a civil proceeding occurs automatically when the relevant administrative authority lists the case as definitively resolved, thereby precluding further judicial action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14021/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IRETI SPAe IREN SPA , rappresentate e difese in secondo grado dagli avvocati Mauro Ranalli, Elena Vaudano e Francesco Palanza avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 1043 /01/2019 depositata il 04/10/2019,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO