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Ordinanza — n. 9838/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no fine applies to withdrawn appeals under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9838/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by V.E.R.T.A.S. against a lower court ruling regarding VAT restitution. The appellant withdrew the lawsuit unilaterally, reaching a settlement with the respondent, which the court confirmed as valid. Consequently, the court ruled that the mandatory fine for losing an appeal does not apply to cases where the appeal is withdrawn, citing the exceptional nature of such sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance, and the punitive fine for losing an appeal is inapplicable to withdrawn cases due to the exceptional and deterrent nature of the sanction.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation procedure unilateral renunciation contributo unificato VAT restitution legal fees Italian Civil Code rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10309/2017R.G. proposto da Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.T.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentatae difes a dall’Avv. Andrea Pasqualin e dall’Avv. Maurizio Cecconi,elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultim o , in Roma, via Ugo De Carolis, n. 34/B –ricorrente – contro Giovanni Battista Pozzan, rappresentato e difes o dall’ Avv . Enrico Cornelio e dall’Avv. Mario Massano, elettivamente domiciliati presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via Otranto, n. 36 –controricorrente– e Oggetto:

TIA avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2810/2016, pubblicata il 14ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva , pagata sulla tariffa integrata ambientale , cd Tia 2 , alla Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.T.A.S. s.p.a. (d’ora in poi ricorrente), proposta con decreto ingiuntivo da Giovanni Battista Pozzan(d’ora in poi controricorrente). Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dall’attuale ricorrente.

Il Tribunaleha confermato la sentenza di primo grado . La ricorrent e ha proposto ricorso fondato su un motivo , depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, i l controricorrent e ha proposto controricorsoe depositato istanza di accettazione della rinuncia. CONSIDERATO CHE La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio , allegando di avere raggiunto un accordo con l’odierno controricorrente. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odiernocontroricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latusensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche laratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte di