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Ordinanza — n. 9835/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment for non-existent operations, rejecting lack of motivation and omitted fact arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9835/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment regarding operations deemed objectively non-existent. The taxpayer argued the lower court failed to properly address the lack of a specific document and ignored decisive evidence, but the court found these grounds inadmissible. Consequently, the court upheld the tax authority's decision based on established principles requiring the taxpayer to prove the existence of such transactions.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. c) DPR 600/1973; Art. 360 cod. proc. civ.: When financial administration proves the objective non-existence of operations, the burden shifts to the taxpayer to prove their existence, and appeals based on omitted examination of facts already discussed are inadmissible.

Parole chiave

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inductive tax assessment objectively non-existent operations burden of proof taxpayer inadmissible appeal grounds tax fraud cartiera omitted decisive fact d.P.R. 600/1973 indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973
La Commissione Tributaria Provinciale riteneva legittimo e ade- guatamente motivato ai fini dell’art.7 della legge n.212/2000 l' ac- certamento dell' Agenzia , condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.c) del d .P.R.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod.
Art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod.
d.lgs. n. 149/2022
art. 348 - ter cod. proc. civ
Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessadal d.lgs.
art. 360 cod. proc. civ
n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36852 del 15/12/2022
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20305 /20 1 6 R.G. proposto da F.LLI MASTROTOTARO CO. S.R.L. , in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. Antonio Damascelli (PEC: a.damascelli @ pec.giuffré . it ), domiciliata presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD.

IVA – ac- certamentoinduttivo - operazionisogg.e ogg. inesistenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Puglia,n.249/7/2016 depositata il 1 ° febbraio 201 6 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia , èstato rigettato l’appello proposto dall a società F.lli Mastrototaro Co.S.r.l. avverso la sentenza n. 4 7 6 / 1 5 /1 4 della Commissione Tri- butaria Provinciale di Bari , che aveva rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente, avverso l’ avvis o di accertamento per II.DD., IVA eaccessori relativo a ll’ ann o di imposta 200 8 notificatole dall’ Agenzia delleEntrate.

2. A seguito della contestazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamenteinesistenti poste in essere dalla contribuente con la dittaindividuale Novi Legno di Noviello Salvatore , venivano discono- sciuticosti portati dalla contribuente in deduzione dalla base impo- nibilequali componenti negative di reddito e la relativa IVA in detra- zione.

3. La Commissione Tributaria Provinciale riteneva legittimo e ade- guatamente motivato ai fini dell’art.7 della legge n.212/2000 l' ac- certamento dell' Agenzia , condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.c) del d .P.R. n. 600/1973. Ilgiudice di secondo grado respingeva l'appello del contribuente ri- tenendoa sua volta che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio fosse sufficientemente motivato , pur non essendo stato allegato all’avviso di accertamento il p.v.c. elevato nei confronti della ditta individualeNovi Legno . 4.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche:5. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione degli artt. 39 comma1 lett. c), 42 del d .P.R. n. 600/1973 , 5 6 comma 4 del d .P.R. n.633/1972 e 7 del d . l gs. n. 212/2000 per non aver la CTR tenuto contodella mancata allegazione del p.v.c. richiamato ne ll’atto impo- sitivo,o riproduzione del suo contenuto essenziale e , dunque , l a nul- litàdell’avviso per insufficiente motivazione . 6.Il motivo non può trovare ingresso. V a data continuità anche in questa sede al principio di diritto (cfr.

Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 36852del 15/12/2022) secondo il quale, i n tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitatosolo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio deldiritto di difesa . Questo può dirsi violato ove il contribuente illu- stricome ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi difatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impu- gnati,avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti.

Nel caso di specie la società ricorrente non chiarisce in alcunmodo come la mancata esibizione in fase amministrativa del p.v.c.non allegat o all’avviso avrebbe leso il diritto di difesa, onere chesarebbe stato agevole assolvere – in caso di positiva lesione – perché i l document o è poi stat o prodott o nel corso del giudizio dall’Agenzia.

7. Con il secondo motivo la società ricorrente – in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – deduce la v iolazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 2697, comma 1, c od . civ., con riferimento agli a rtt . 39 e 40 del d .P.R. n. 600/1973 e 54 deld.P.R. n. 633/1972 , nonché agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. . 8.Il motivo è infon d at o . 8.1. Premesso che nel caso di specie alla contribuente sono state contestatesia operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesi- stenti,come si legge a pag.5 della sentenza impugnata, c irca l’onere dellaprova in caso di riprese per operazioni soggettivamente inesi- stenti,va reiterato il principio di diritto i n tema di IVA (Cass.

Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n.27555 del 30/10/2018) secondo il quale l'Amministrazione finan- ziaria,se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni sogget- tivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode caro- sello,ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del forni- tore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione siinseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contri- buenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordi- nariadiligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione as- solvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova con- trariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un ope- ratoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo ri- lievo,a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é lamancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. 8.2.Diversamente da quanto sopra invece, quando le riprese sono peroperazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazioneche l'emittente è una "cartiera" o una società "fanta- sma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, la giurisprudenza (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) afferma che spettaal contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della de- duzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle opera- zionicontestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi as- soltocon l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia.8.3.Orbene l’accertamento fattuale condotto dalla CTR alle pagg.4 - 6della sentenza impugnata segue i principi di diritto che precedono, avendoil giudice accertato sia la natura di ca r tiera della ditta indivi- dualeNovi Legno per l’ « oggettiva impossibilità che la suddetta ditta fornitrice potesse assolvere a forniture di tale rilevanza » (cfr. p.5 sentenzad’appello) , sia la conoscibilità ( « nonpotesse essere a co- noscenza » , ibidem) della partecipazione alla frode fiscale da parte della contribuente, attraverso un’articolata motivazione in cui - tra l’altro- vengono considerati irrilevanti i pagamenti, conformemente allagiurisprudenza citata.

Tale accertamento non è utilmente cen- suratocon il presente mezzo di impugnazione , che sostanzialmente chiedeuna rivalutazione della prova preclusa in sede di legittimità . 9.Con il terzo motivo del ricor so principale – in relazione a ll’art.360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. – si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizi o, in quanto la contestazione della falsità delle operazioni contestate sarebbe stata smentita sia dal la mag- gioreproduzione delle cassette di legno, parte delle quali aveva co- stituitooggetto dell’acquisto da Novi Legno, sia dall’appostazione in bilanciodelle rimanenze dei fondi. 10.La censura è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissi- bilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La contri- buentenon 11.Il ricors o è conclusivamente rigettat o . Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 4.300 per compensi, oltre Spese pre- notatea debito . Sidà atto che,