Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal of lawsuit with settlement agreement reached between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by V.E.R.T.A.S. against a lower court ruling regarding VAT restitution. The appellant had voluntarily withdrawn the lawsuit, citing a settlement agreement with the respondent, Cesare Cercato. The court ruled that such withdrawal extinguishes the proceedings without requiring the opponent's acceptance, thereby preventing the appeal from being heard on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings unilaterally upon proper notification, rendering the appeal inadmissible and excluding the application of the additional unified contribution penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6848/2016R.G. proposto da Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.T.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentatae difes a dall’Avv. Andrea Pasqualin e dall’Avv. Maurizio Cecconi,elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultim o , in Roma, via Ugo De Carolis, n. 34/B –ricorrente – contro Cercato Cesare, rappresentato e difes o dall’ Avv . Enrico Cornelio e dall’Avv. Mario Massano, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Otranto, n. 36 –controricorrente– e Oggetto:
TIA avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2824/2015, pubblicata il 4 settembre2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva , pagata sulla tariffa di igiene ambientale,cd Tia, alla Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi –V.E.R.T.A.S. s.p.a. (d’ora in poi ricorrente), proposta con decreto ingiuntivo da Cesare Cercato (d’ora in poi controricorrente). Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dall’attuale ricorrente.
Il Tribunaleha confermato la pronuncia di primo grado. La ricorrent e ha proposto ricorso fondato su tre motivi , depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, i l controricorrent e ha proposto controricorsoe depositato istanza di accettazione della rinuncia. CONSIDERATO CHE La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio , allegando di avere raggiunto un accordo con l’odierno controricorrente. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odiernocontroricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latusensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche laratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dic