Cassation appeal dismissed as untimely because revocation appeal notification triggered the short 60-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a procedural time bar. The taxpayer had previously filed a revocation appeal, which legally equates to the notification of the contested judgment for the purpose of the short 60-day deadline for a cassation appeal. Since the agency filed its cassation request over six months after the revocation appeal was notified, it failed to meet the statutory time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 398, n. 4 c.p.c.: The notification of a revocation appeal constitutes the notification of the judgment itself for the purpose of the short 60-day period to file a cassation appeal, rendering subsequent untimely filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35901/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro CANDIDO DOMENICO PANARESErappresentato e dife so dall’Avv. Mario Alfano e dall’Avv. Luciano Coppola ed elettivamente domiciliat o al seguente indirizzo pec: l.coppola@avvocatinocera-pec.it, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , SEZIONE STACCATA DI SALERNOn. 4472 / 2018 , depositata il 10 / 0 5 /201 8 ;
IRPEF IVA CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con ricorso notificato a mezzo pec il 10 dicembre 2018, ricorre nei confronti d i Candido Domenico Panarese,che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe, depositata in data 10 maggio 2018. Con quest’ultima la C.t.r. haaccolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di due cartelle di pagamento.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate-Riscossionedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che in caso di notifica della cartella a mezzo posta, sia onere del mittente provare il contenuto del plico contestato dal destinatario.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica della cartella non era provata stante la produzione solo in copia dei relativi atti.
3. Preliminarmente va delibata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità delricorso per cassazione in quanto tardivo. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Ilcontribuente espone che aveva impugnato la medesima se ntenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione con ricorso per revocazione, notificatoa mezzo posta con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata dall’Ufficio postale in data 13 giugno 2018. Deduce , per l’effetto,che la notificazione del ricorso per revocazione equivale, ai fini del termine per impugnare, a notificazione della sentenza, sicché la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 10 dicembre 2018 sull’erroneo presupposto che operasse il termine lungo,deve ritenersi tardiva.
4. L’eccezione è fondata. 4.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr.
Cass.09/12/2019, n. 32114, Cass. 05/09/2019, n. 22220, Cass.13/07/2017, n. 17309). Va ribadito, inoltre, che l’onere della prova dell’osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso deltermine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile(cfr. Cass. 13/07/2023, n. 20054). 4.2. La contribuente ha documentatodi aver proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato all’Agenzia delle Cons. est.
Rosanna Angarano 4 entrate-Riscossione presso l’Avv. Ortensio Stanzione, difensore in appello, come risultante dalla intestazione della sentenza, a me zzo posta, con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata il13 giugno 2018. Il ricorso per cassazione, pertanto,in mancanza di allegazione e prova in ordine alla sospensione del termine,avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo,essendo stato notificato solo il 10 dicembre 2018 , è tardivo.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltrerimborso forfetario spese ge