Cassation court remands case to clarify if tax assessment qualifies for 2022 payment deferral scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new hearing to determine if the disputed tax assessment falls under the 2022 payment deferral scheme. The taxpayer had submitted an application for this benefit, but the court noted the original proceeding concerned a specific assessment notice. Consequently, the court ordered parties to clarify whether the assessment is referable to the deferral scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 1, comma 232, L. 197/2022: When a taxpayer applies for a payment deferral scheme, the court must clarify if the subject matter of the ongoing proceedings is referable to the specific assessment notice covered by the scheme.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21449-2016, proposto da: TECNO SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. 07434440637), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. ANDREA AMATUCCI (studioamatucci@itpec.it), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA TORTONA, n. 4, presso lo STUDIO dell’AVV. STEFANO LATELLA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1316/15/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla TECNO SERVICES S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti alla imputazione alla detta società di ricavi non dichiarati, per effetto della contestata esecuzione, in favore della PNEUTEC S . R . L . ( di cui la TECNO era socia), di versamenti in conto finanziamento, in realtà non eseguiti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 27599/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1316/15/16, depositata il 15/02/2016 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa – come: (a) non sussistesse alcun vizio di motivazione dell’atto impositivo; (b) risultasse dimostrata l’insufficienza reddituale dei soci, rispetto ai versamenti apparentemente operati in favore della società PNEUTEC S .
R . L ., senza che fosse stata fornita da costoro, al contrario, la prova della propria capienza reddituale, dell’effettività dell’asserito versamento e la concreta provenienza delle somme; (c) la distribuzione di utili extracontabili ai soci risultasse altresì avvalorata, sia pure in via presuntiva, dalla base sociale ristretta ed in ragione dei rapporti familiari esistenti tra gli stessi; che avverso tale decisione la TECNO SERVICES S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 36 DLGS 546/92…nullità assoluta dell’atto di accertamento emesso senza allegazione dell’avviso di accertamento presupposto” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R., da un lato, erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato, senza che ad esso fosse allegato (come pure, tuttavia, indicato) l’avviso di accertamento emesso nei confronti della PNEUTEC S .
R . L .- dal quale pure l’atto impositivo notificato ad essa contribuente traeva origine - e, dall’altro, per avere la C.T.R. confermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, benché lo stesso rinviasse acriticamente al sotteso p.v.c.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e art. 2727 del c.c., dell’art. 39, co. 1, DPR 600/73… - infondatezza della presunzione che ha ritenuto i versamenti dei soci alla società come derivanti da ricavi in evasione.
Omessa valutazione della dimostrazione probatoria da parte della CTR” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto fittizi e non effettivi i finanziamenti alla PNEUTEC S . R . L ., sulla scorta di una ritenuta incapacità reddituale dei soci, laddove, al contrario, tale capacità “non può essere utilizzata per sostenere o meno la fittizietà di un finanziamento sociale” (cfr. ricorso, p.
10) e dovendo l’Ufficio, piuttosto, “ricercare altri più idonei elementi” (cfr. ivi) quale, ad esempio, “l’assenza di una valida ragione giustificativa societaria degli apporti dei soci, oggettivamente apprezzabile in riferimento alla situazione aziendale” (cfr. p. 11, cpv.); che con il terzo ed ultimo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 32, art. 39 I comma DPR 600/73 e art. 2729 c.c…- infondatezza della presunzione di distribuzione per ristretta base azionaria – assenza di elementi presuntivi ed indiziari” (cfr. ricorso, pp. 15-16), per avere la C.T.R. erroneamente confermato l’imputazione ai soci (e, quindi, alla TECNO ) di maggiori utili non contabilizzati, in ragione della ristrettezza della base sociale e dei vincoli di parentela esistenti tra gli stessi, con ciò violando il divieto di doppia presunzione;
Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), presentando la relativa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti –nel loro complesso e per ciascuna rata – e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione-quater), dell’avviso di accertamento impugnato;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la rif