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Ordinanza Interlocutoria — n. 9787/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case for clarification on whether tax assessment debt qualifies for new payment plan law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9787/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to clarify if the disputed tax assessment debt qualifies for the new payment plan law. The taxpayer had previously won deductions based on sponsorship evidence, but the tax agency appealed citing missing cost requirements. The court noted the taxpayer filed for a new payment plan under recent legislation, requiring the court to determine if the specific debt is eligible for this benefit.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 232 della l. n. 197 del 2022: The court must determine the referability of a specific tax assessment to the new payment plan before allowing the taxpayer to rely on the statutory benefits.

Parole chiave

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tax assessment debt payment plan law Cassation remand sponsorship costs tax deduction eligibility rimborso dell'IVA esenzione dall'IVA deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022
Considerato che il difensore della parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd.
Art. 1, comma 232 della l. n. 197 del 2022
civ.) della “violazione dell’art. 109 del DPR n.
art. 2697 c.c
633/1972 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16360-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -ricorrente - contro TECNO SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. 07434440637), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. ANDREA AMATUCCI (studioamatucci@itpec.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA TORTONA, n. 4, presso lo STUDIO dell’AVV.

STEFANO LATELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 259/15/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla TECNO SERVICES S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla contestata partecipazione della detta società ad operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte di una fattura emessa nei proprio confronti dalla VOMERO RACING S .

A . S . DI RUSSO G . C .e rimasta insoluta, benché contabilizzata; che la TECNO SERVICES impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 24704/2015, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la TECNO SERVICES proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 259/15/17, depositata il 16/01/2017 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora interessa –come, (a) benché l’ufficio non fosse incorso in alcuna decadenza dal potere impositivo, (b) cionondimeno i costi di cui alla fattura in questione ben potevano essere portati in detrazione dalla contribuente, avendo questa fornito la prova “della esistenza di un rapporto commerciale di sponsorizzazione per l’anno 2006 e della sua inerenza alla attività di impresa da essa società realizzata, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da cui si evince che il marchio della società contribuente è stato apposto sull’auto che ha effettivamente partecipato alle manifestazioni agonistiche tenutesi nell’anno 2006…” (cfr. p. 7, cpv. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la TECNO SERVICES S .

R . L ., in persona del legale rappresentante p.t.; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 109 del DPR n. 917/1986” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuta corretta la detrazione dei costi da parte della contribuente, benché “nella fattispecie, vengono a mancare i presupposti essenziali richiesi ai fini della deducibilità, quali la inerenza, certezza, determinabilità oggettiva e competenza del costo” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 54 DPR n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente rigettato l’appello proposto, nonostante la società contribuente alcunché abbia dimostrato per comprovare “l’effettività dell’operazione e l’inerenza del relativo costo all’attività di impresa” (cfr. ricorso, p. 11);

Considerato che il difensore della parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), presentando la relativa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti – nel loro complesso e per ciascuna rata – e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza); che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazione-quater), dell’avviso di accertamento impugnato;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento