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Ordinanza — n. 9747/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling late debt definition falls outside statutory condonation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9747/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal to define a debt. Although the taxpayer argued for the principle of legitimate reliance, the court found the debt was registered in December 2001, exceeding the statutory deadline for condonation. Consequently, the court ruled that the specific legal provisions for debt reduction did not apply to this case.

Regesto Legislator

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Art. 12 l. n. 289 del 2002; Art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003: The principle of legitimate reliance does not extend to the principal tax amount itself, and statutory condonation periods strictly limit eligibility based on registration dates.

Parole chiave

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tax condonation legitimate reliance debt definition statutory deadline tax appeal dismissal arretrati d'imposta dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 l. n. 289 del 2002
DI DAMIANI PAOLOha definito, ai sensi dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, carichi afferenti all’a.i.
Art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003
Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l.
l. n. 212 del 2003
143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, dell’art.
Art. 14 prel. cod. civ.
212 del 2003, dell’art. 14 prel. cod. civ. e dell’art.
Art. 10 l. n. 212 del 2000
e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, poiché, nella specie, i ruoli non rientravano nel periodo di condonabilità, senza potersi invocare il principio di affidamento, riguardante solo interessi e sanzioni.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28800/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FRATELLI DAMIANI SAS DI DAMIANI PAOLO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - SEZ.DIST.LATINAn. 2928/2016 depositata i l 16/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: FRATELLI DAMIANI S.A.S. DI DAMIANI PAOLOha definito, ai sensi dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, carichi afferenti all’a.i. 1997 iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate il 10 dicembre 2001 giusta ruoli nn. 350009/2001 e 400045/2001.

Tuttavia l’Ufficio di Latina dell’Agenzia comunicava diniego con prot. n. 14156 del 19 febbraio 2010, atteso che l’ambito applicativo della definizione agevolata era limitato ai carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati al concessionario del servizio di riscossione fino al 30 giugno 2001. La contribuente impugnava il diniego per pretesa tardività del diniego a fronte di pagamento del 2003 e 2004 e per pretesa violazione del principio di affidamento. La CTP di Latina, con sentenza n. 530/02/11 del 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe, sul presupposto, essenzialmente, che “il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino [fosse] stato correttamente applicato dal primo giudice […]”.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. Resta intimata la contribuente. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 2- ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, dell’art. 14 prel. cod. civ. e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, poiché, nella specie, i ruoli non rientravano nel periodo di condonabilità, senza potersi invocare il principio di affidamento, riguardante solo interessi e sanzioni. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L’art. 12, comma 1, l. n. 289 del 2002 recita: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: […]”. Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, che recita: “Nell'articolo 12 [l. n. 289 del 2002], dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ‘2-ter.

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo’”. Nel caso di specie, l’scrizione a ruolo dei carichi oggetto di definizione da parte della contribuente è avvenuta il 10 dicembre 2001: di conseguenza detti carichi non erano definibili per difetto del requisito temporale.

Né coglie nel segno il riferimento della CTR al “principio della tutela del legittimo affidamento”: non vi sono atti della P.A. che abbia ingenerato alcun affidamento della contribuente; detto principio, poi, a termini dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 10, comma 2, st. contr., opera solo in riferimento ad interessi e sanzioni, giammai in riferimento all’imposta di per se stessa considerata, in effetti meramente dovuta. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori elementi di fatto, questa S.C.

è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. Conseguentemente, le spese dei gradi di merito devono essere compensate. Quanto al presente grado, la contribuente deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate, secondo tariffa, in dispositivo.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna FRATELLI DAMIANI S.A.S. DI DAMIANI PAOLO a rifondere all’Agenza delle entrate le spese le