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Ordinanza — n. 9743/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after full satisfaction via another unpaid notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9743/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the matter had already been fully satisfied through a separate, unchallenged payment notice. The taxpayer argued they were unaware of prior appeals until the current collection notice arrived, but the court found no standing to continue the case. Consequently, the appeal was rejected as the interest to prosecute the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a taxpayer's debt is fully satisfied via an unchallenged payment notice, the tax authority loses interest to pursue further litigation, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest tax collection payment notice inadmissible appeal full satisfaction cessazione materia tax litigation tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20269/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINU MINUTERIE METALLICHE SRL IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato LANAVE GIOVANNI (LNVGNN56R12H501P), rappresentat a e difes a dall'avvocato VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO (VLSNBL74M19E507W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.3214/2018 depositata i l 11/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Con la cartella di pagamento n. 068 2007 03177107 46, notificata il 28 agosto 2007, Equitalia Esatri spa richiedeva all'allora ARYLUX SPA, ora MINU MINUTERIE METALLICHE SRL IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO, il versamento degli importi dovuti in via definitiva sulla base della sentenza della CTR della Lombardia n. 194/32/2005 e della sentenza della medesima CTR n. 159/27/2005. La contribuente impugnava la cartella deducendo di non aver avuto conoscenza dei due appelli, della cui proposizione aveva appreso soltanto a seguito della notifica della cartella medesima, perché i ricorsi in appello erano stati notificati presso il procuratore domiciliatario in primo grado successivamente al suo decesso.

Rappresentava di aver proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze. La CTP di Milano, disposta la sospensione del processo in attesa della pronuncia da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n. 305/15/2015, disponeva il deposito, a cura della parte più diligente, della prova della pendenza dei giudizi di legittimità. La medesima CTP, con sentenza n. 3675/15/2015, depositata il 23 aprile 2015, accoglieva il ricorso, sul rilievo che la CTR, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva accolto i ricorsi della contribuenti.

L’Ufficio proponeva appello alla CTR della Lombardia, chiedendo di dichiarare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la legittimità della cartella limitatamente all'importo di euro 30.771,53 a titolo di sanzioni IVA 1995. La CTR, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava il ricorso, atteso che le sentenze della medesima CTR in sede di rinvio erano state integralmente favorevoli alla contribuente. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso. Considerato che: Con atto in data 16 gennaio 2024, l’Avvocatura Generale dello Stato, per conto dell’Agenzia delle entrate, consta aver formulato istanza di cessazione della materia del contendere in quanto “con nota allegata alla pre[detta] istanza, la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle entrate [aveva] comunicato l’intervenuta definitiva soddisfazione integrale, tramite altra cartella non impugnata”.

In effetti, in allegato al superiore atto, figura nota, priva di data, della DP in cui di legge: “L’Ufficio, rivalutata l’intera vicenda processuale relativa all’atto presupposto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ritiene non sussistente l’interesse alla prosecuzione del contenzioso in virtù dell’esistenza di un’ulteriore cartella di pagamento (la n. 06820040326013071) notificata alla società e non oggetto d’impugnazione, recante le medesime somme oggetto del contendere. Sulla base di tutto ciò, pertanto, non si ravvisano i presupposti per la prosecuzione del giudizio di cassazione”.

L’istanza di cessazione della materia del contendere manifesta il difetto di interesse dell’Agenzia delle entrate, ricorrente, ad insistere nella trattazione e decisione del ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto dell’effetto deflattivo dell’istanza, da una parte, e della “definitiva soddisfazione integrale, tramite altra cartella non impugnata”, dall’altra, sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite